Lo scorso 4 ottobre 2018 è stato pubblicato il Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113 recante “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, che prevede una modifica all’articolo 99, comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Il testo dell’articolo 99, comma 1 del D.lgs. n. 81/2008 viene quindi così modificato:*
“1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all’allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
- cantieri di cui all’articolo 90, comma 3;
- cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera;
- cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
In base alla modifica all’articolo 99 quindi, la notifica preliminare viene inviata dal committente o dal responsabile dei lavori, all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché al prefetto territorialmente competenti, prima dell’inizio dei lavori.
*AGGIORNAMENTO del 30/11/2018
Limitato ai cantieri che eseguono lavori pubblici l’obbligo per i relativi committenti o responsabili di effettuare la notifica preliminare dell’inizio delle attività anche al prefetto.
La legge di conversione del Dl 4 ottobre 2018, n. 113 (cd. “decreto sicurezza”) approvata in via definitiva il 28 novembre 2018 ha infatti modificato l’originaria disposizione del decreto d’urgenza che prevedeva l’obbligo in questione per tutti i cantieri mediante la novella diretta dell’articolo 99 del Dlgs 81/2008.
In base al riformulato articolo del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro il committente o il responsabile dei lavori, prima dell’inizio dei lavori, devono trasmette all’azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro nonché, limitatamente ai lavori pubblici, al prefetto territorialmente competenti la notifica preliminare prevista per i cantieri più complessi (come identificati dalla stessa disposizione).
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