Regolamento Macchine Gruppo RES

Regolamento Macchine

Gruppo RES supporta le Organizzazioni sia utilizzatrici che produttrici nella verifica della conformità dei macchinari e degli impianti, rispetto ai requisiti del nuovo Regolamento.

Per una gestione sicura dei macchinari

I software con funzioni di sicurezza, le componenti digitali, gli sviluppi in cybersecurity, le novità circa l’intelligenza artificiale, sono tutti aspetti sempre più presenti nei recenti macchinari e che proprio per la loro potenziale criticità hanno reso necessario un nuovo regolamento, che andasse ad aggiornare la direttiva Macchine 2006/42/CE.

Il Regolamento Europeo Macchine andrà a sostituire l’attuale Direttiva Macchine a partire dal 20 gennaio 2027.

Il Regolamento è applicabile direttamente in ogni Stato – anche in Italia – senza dover attendere che il parlamento italiano emani una propria norma di recepimento. 

Nei prossimi mesi potranno essere emanati dei chiarimenti o delle guide che specificheranno meglio le nuove norme da rispettare, con particolare riferimento ai nuovi rischi legati al mondo digitale, non esaustivamente contemplati dalla precedente normativa.

Lavorare, produrre, ma allo stesso tempo tutelare la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici in un contesto quotidianamente in evoluzione.

Vantaggi per le Organizzazioni

  • Maggiore sicurezza dei lavoratori
  • Evitare le sanzioni
  • Evitare responsabilità penali in caso di infortuni
  • Aumentare il valore commerciale dei macchinari
  • Possibilità di accedere ad eventuali bandi dell’industria 4.0

Il metodo: le fasi della consulenza

La consulenza offerta da Gruppo RES si basa sui seguenti servizi:

Analisi e valutazione dei rischi

valutazione dei rischi delle tue macchine (vizi palesi ed occulti) e di una verifica di conformità del parco macchine esistente (compresi i rischi cyber)

Supporto nella certificazione

processo di certificazione di una macchina (redazione fascicolo tecnico, documentazione specifica di dettaglio, analisi del performance level, dichiarazione di conformità, marcatura CE o rimarcatura...)

Redazione delle istruzioni

redazione del manuale di istruzione (manuale d'uso), manuale di manutenzione, manuale interfaccia utente...

Consulenza

supporto pre scelta della macchina durante la valutazione/progettazione e in fase preventiva di acquisto e post installazione con test sul campo (risoluzione vizi palesi)

Formazione

corsi di formazione sulla normativa e norme tecniche associate rivolte a consulenti, utilizzatori e servizio di prevenzione e protezione

Perchè sceglierci

COMPETENZA ED ESPERIENZA

Esperienza comprovata nel settore della sicurezza sul lavoro e della sicurezza sulle macchine

CONSULENZA PERSONALIZZATA E QUALIFICATA

Team di esperti qualificati che ti guideranno nell'adeguamento completo ai requisiti del Regolamento

ASSISTENZA CONTINUA E FORMAZIONE

Utilizzo di strumenti e tecnologie all'avanguardia per monitorare e gestire i rischi derivanti dall'AI, per macchinari evoluti

Dove lavoriamo?

Gruppo RES ha la propria sede in Regione Lombardia, in provincia di Monza e Brianza.
Le aree del territorio nazionale nelle quali svolgiamo la nostra attività di formazione e consulenza sono molteplici, abbiamo attive numerose partnership in Lombardia, in Piemonte, nel Veneto e nel Lazio.

FAQS - Domande più frequenti

In questa sezione le domande più frequenti sul nuovo Regolamento Europeo Macchine

Entrerà in vigore a partire dal 20 gennaio 2027. Il 14 giugno 2023 è stata approvato il testo del Regolamento Macchine (UE) 2023/1230, che andrà a sostituire nei prossimi anni l’attuale Direttiva Macchine 2006/42/CE.

I vantaggi di questo passaggio da direttiva a regolamento sono:

  • attuazione delle regole uniforme tra gli stati;
  • nessuna modifica o interpretazione diversa tra stati;
  • maggiore velocità di applicazione (nessuna necessità di passaggi aggiuntivi attraverso leggi ulteriori per il recepimento).

Inoltre, il Regolamento è stato scritto in coerenza con le altre direttive applicabili anche alle macchine (es. direttiva bassa tensione, direttiva compatibilità elettromagnetica) quindi con una struttura secondo i nuovi schemi e pertanto più facilmente leggibile e consultabile.

Si. Una modifica che impatta direttamente gli utilizzatori, anche se solo formale, riguarda la Dichiarazione di conformità UE (volgarmente detta DI.CO.) che viene sostituita dalla Dichiarazione di conformità UE, in linea come già avvenuto gli altri regolamenti.

Tuttavia, fino a che non sarà in vigore il regolamento e quindi non sarà abrogata l’attuale direttiva macchine, si dovranno immettere sul mercato macchine conformi alla direttiva 2006/42/CE e pertanto il documento che gli utilizzatori finali dovranno ricevere dai costruttori sarà:

  • Dichiarazione di conformità CE (fino al 19/01/2027)
  • Dichiarazione UE di conformità (dal 20/01/2027)

Da notare che quando ad un prodotto si applicano più regolamenti dell’Unione europea (es. Direttiva ECM 2014/30/UE, Direttiva bassa tensione 2014/35/UE, Direttiva Atex 2014/34/UE, Direttiva PED 2014/68/UE, etc) dovrà essere redatta un’unica dichiarazione di conformità UE (e non una singola per ogni direttiva/regolamento).

Viene precisato che la dichiarazione potrà essere disponibile online per almeno 10 anni o alternativa dovrà essere inserita all’interno del manuale d’uso (art. 10 . e 11 par. 8).

Si, i RES (Requisiti Essenziali di Sicurezza e di tutela della salute) sono stati in parte modificati, migliorati, e sono stati inseriti i nuovi requisiti rispetto alle recenti tecnologie (es. Cybersicurezza).

Sono state introdotte due nuove figure rispetto a quelle finora conosciute di fabbricante, mandatario: l’importatore e il distributore.

L’importatore è il soggetto che immette sul mercato dell’Unione europea un prodotto proveniente da un paese terzo, e deve assicurarsi che il fabbricante abbia portato a termine le appropriate procedure per la valutazione della conformità del prodotto e deve indicare sul prodotto il proprio nome, indirizzo postale e indirizzo di posta elettronica; di fatto, dunque, l’importatore è responsabile della conformità del prodotto e ne risponde in prima persona.

Il distributore è un soggetto, diverso dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto.

Per i distributori gli obblighi sono minori ed essenzialmente nella verifica che il prodotto sia correttamente identificato (compresi i riferimenti del fabbricante e dell’eventuale importatore), accompagnato dalla documentazione necessaria, nell’attenzione durante la fase di trasporto e conservazione del prodotto in modo da non comprometterne la conformità ai requisiti di sicurezza

Si, la documentazione potrà essere fornita esclusivamente in formato digitale, ad esempio rendendola disponibile su un sito internet. L’utilizzatore potrà richiedere, al momento dell’acquisto, una copia cartacea della documentazione che dovrà essere fornita gratuitamente.

Non vi è più l’obbligo di fornire documentazione nella lingua dello stato di immissione sul mercato (istruzioni per l’uso, dichiarazione di conformità UE, interfacce uomo/macchina, avvertenze etc.). Viene specificato che la documentazione dovrà essere facilmente comprensibile agli utilizzatori e la lingua dovrà essere decisa dallo Stato membro (quindi mediante una successiva legge dedicata).

Pertanto il fabbricante:

  • dovrà dare indicazioni chiare (sulla macchina e sulla confezione o su un documento che è fornito con la macchina) su come accedere alle istruzioni digitali;
  • preparare le istruzioni in un formato che possa permettere all’utilizzatore di stamparle o salvarle, in modo da renderle accessibili in qualsiasi momento;
  • porre attenzione affinchè rimangano a disposizione online per tutta la vita utile prevista per la macchina (quindi almeno 10 anni dall’ultima macchina immessa sul mercato);
  • consegnare su richiesta una copia delle istruzioni in formato cartaceo (gratuitamente ed entro un mese dall’acquisto).

La direttiva macchine non ha mai espressamente previsto gli interventi di modifica successivi alla costruzione della macchina.

Queste modifiche, molto frequenti, sono state regolamentate nelle rispettive legislazioni nazionali dei singoli stati, e quindi con approcci e indicazioni talvolta molto differenti (pertanto con evidente limitazione della libera circolazione delle merci).

Il Regolamento prevede espressamente una definizione di “modifiche sostanziali” (art. 3 punto 16), cioè:

mezzi fisici o digitali dopo che tale macchina o prodotto correlato è stato immesso sul mercato o messo in servizio, che non è prevista né pianificata dal fabbricante, e che incide sulla sicurezza della macchina o del prodotto correlato creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente, che richiede: i) l’aggiunta di ripari o di dispositivi di protezione alla macchina o al prodotto correlato, operazione che necessita la modifica del sistema di controllo della sicurezza esistente, o (in alternativa); ii) l’adozione di misure di protezione supplementari per garantire la stabilità o la resistenza meccanica di tale macchina prodotto correlato.

Ad esempio una qualsiasi modifica fisica o digitale (come, ad esempio, il cambio di un software) di una macchina, che possa pregiudicare i requisiti di sicurezza originari, è una modifica sostanziale che impone la ‘’ricertificazione’’ (vedi RES e norme tecniche in vigore al momento della modifica sostanziale).

Viene inoltre ben specificato nell’art 18 che se la modifica incide solo su una macchina che è parte di un insieme, solo questa dovrà essere rivalutata, e si specifica che chi effettua la modifica sostanziale non è tenuto a ripetere le prove e a produrre nuova documentazione rispetto alle macchine dell’insieme di macchine sulle quali la modifica non incide (vedi il considerando 26).

Se sei interessato a questo servizio non esitare a contattarci e compila il form.