Il testo del decreto Cura Italia del 17/3/2020: slide riassuntive ed alcune note sui DPI.

Ulteriori specifiche e deroghe per le imprese ed una serie di slides riassuntive del corposo decreto sono riportate qui di seguito.

In data 17/03/2020 è stato approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge 17/03/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” chiamato anche Decreto “Cura Italia”. Tra le varie indicazioni a favore dell’economia,l’ articolo 16 riporta importanti indicazioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare riguardo i DPI da utilizzare.

 

Art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività:

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio

Il testo del decreto risolve i seguenti problemi e dubbi interpretativi presenti nei precedenti decreti:

1) Nel testo del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 14/03/2020” è riportato:

  • assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

Nel decreto non veniva indicato se le mascherine da chirurgo potevano essere considerati idonei dispositivi di protezione individuali, al posto delle mascherine FFP2 o FFP3 (le quali sicuramente sono più performanti rispetto alle mascherine chirurgiche, anche solo per la migliore tenuta della maschera sul viso).

2) l’impossibilità di trovare in commercio mascherine FFP2 e FFP3

3) la possibilità di acquistare mascherine prodotte all’estero prive di marchio CE e di indicazioni sulle norme di riferimento (a patto che il fornitore o produttore dichiari “che le stesse rispettino tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa “, in conformità all’art. 15 dello stesso decreto).

Il decreto autorizza quindi l’uso delle mascherine chirurgiche, anche per tutti i lavoratori (e non solo per quelli dell’ambito sanitario, come precedentemente previsto dal DL 02/03/2020) e, autorizza anche l’utilizzo, di quelle importate dai paesi fuori dalle UE o prive di marchio CE o di indicazioni sulla normativa tecnica di riferimento.

 

La sintesi (slide) del decreto-legge ‘Cura l’Italia’ – scarica e leggi.

Il decreto-legge ‘Cura l’Italia’ – scarica e leggi.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn