La Regione Toscana ha formulato un interpello alla Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro sull’applicazione, per gli Enti ispettivi, della Circolare ESEDI (Circolare di orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità all’amianto nell’ambito delle attività previste dall’art. 249, c. 2, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106).
In particolare, viene chiesto se trova applicazione il punto d) dell’Allegato 1 alla Circolare ESEDI, per il quale la “Sorveglianza e controllo dell’aria e prelievo dei campioni ai fini dell’individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale si citano attività di campionamento ed analisi di campioni aerei o massivi ed attività di sopralluogo per accertare lo stato di conservazione dei manufatti installati”.
La risposta della Commissione.
Per la Commissione il punto d) dell’Allegato 1 alla Circolare ESEDI del 25 gennaio 2011 trova applicazione soltanto nei confronti dei soggetti che svolgono attività lavorative che possono comportare un’esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate (art. 246, D.Lgs. n. 81/2008).
Il datore di lavoro, pubblico o privato, ha comunque l’obbligo di effettuare la valutazione dei rischi, anche in relazione all’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni, in conformità a quanto previsto dall’art. 236, D.Lgs. n. 81/2008.