INAIL riconosce come infortunio sul lavoro il contagio da Covid 19 contratto in ambito lavorativo.
Il comma 2 dell’articolo 42 del DL 17/3/2020 n° 18 dispone che, nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’Inail che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni Inail nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019.
INAIL ha quindi definito in una propria circolare (circolare 13 del 3/4/2020) le prime indicazioni in merito all’applicazione delle predette disposizioni normative.
Alla luce di quanto sopra, rimane estremamente importante che l’organizzazione possa attestare di avere diligentemente applicato le misure di sospensione delle attività non consentite e, laddove esercitasse attività consentite, di avere adottato tutte le misure necessarie in osservanza a quanto previsto in termini di adozione di misure di prevenzione dal D.lgs 81/2008 e del più ampio principio di tutela di cui all’articolo 2087 del Codice civile.
Ad evidenza di quanto sopra si ritiene utile redigere e conservare i protocolli di sicurezza adottati nelle diverse release (Scarica qui il modello di protocollo aziendale per la gestione del rischio elaborato da GruppoRES).
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Testo integrale della circolare Inail n. 13 del 3 aprile 2020 |