È di pochi giorni la notizia dell’approvazione definitiva della legge sul whistleblowing.
Dal 15 novembre 2017 infatti, la nuova disciplina prevede la possibilità per un dipendente di segnalare un reato o una condotta illecita commessa dall’organizzazione in cui lavora e introduce garanzie per il segnalante, proteggendolo da eventuali discriminazioni o ritorsioni.
La nuova legge integra e amplia quanto già previsto dalla legge Severino ed allarga la tutela al settore privato inserendo specifici obblighi a carico delle società nei modelli organizzativi previsti dalla 231.
Nel settore privato in particolare, la legge stimola l’adozione dei sistemi di whistleblowing richiedendo all’organizzazione di aggiornare i modelli previsti dal Dlgs 231/2001.
I Modelli Organizzativi redatti ai sensi del d.lgs 231/2001 dovranno quindi prevedere specifici canali che consentano ai dipendenti dell’ente di segnalare condotte illecite rilevanti o eventuali violazioni dello stesso Modello Organizzativo. Il tutto sempre garantendo la tutela della riservatezza dell’identità del segnalante e prevedendo il divieto di ritorsioni o discriminazioni nei suoi confronti.
Se da un lato, il segnalante viene protetto da garanzie, quali il divieto di atti di ritorsione o discriminatori nei confronti dello stesso o la conseguente nullità di provvedimenti quali licenziamento o mutamento di mansioni, dall’altro lato occorre garantire anche una protezione per l’ente accusato da eventuali utilizzi scorretti. A tal proposito, sono previste sanzioni disciplinari in caso di segnalazioni che risultino infondate a causa di dolo o colpa grave del segnalante.
Per le organizzazioni che vogliano implementare un sistema di gestione della prevenzione della corruzione secondo lo standard ISO 37001 segnaliamo che il requisito dell’Whistleblowing è adeguatamente trattato nel punto 8.9 dello standard ISO 37001