Novità su parità di genere e gare pubbliche
CI SONO NOVITÀ? Eccome se ci sono novità! Con il parere n. 3697/2025 pubblicato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) sul portale Servizi Contratti Pubblici, la “parità di genere” rientra tra i requisiti strutturali della partecipazione alle gare pubbliche. Non si tratta più di un adempimento riservato ai progetti finanziati con risorse europee (PNRR o PNC): ora vale per tutte le procedure di appalto, indipendentemente dalla fonte di finanziamento.
Tabella dei Contenuti
Novità con decreto legislativo 209/2024
Da dove scaturisce questa novità? Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 209/2024, è stata rivista la disciplina degli appalti pubblici e sono sorti dubbi interpretativi su alcune cause di esclusione: in particolare, l’art. 94, comma 5, lettera c), del D.Lgs. 36/2023 prevede l’esclusione di operatori economici che non abbiano trasmesso, nella domanda di partecipazione o entro la scadenza per la presentazione delle offerte, l’ultimo rapporto sulla situazione del personale, corredato dell’attestazione di conformità. Il quesito sottoposto al servizio giuridico del MIT puntava a comprendere se questa causa di esclusione si applicasse solo alle procedure finanziate con risorse strutturate dai regolamenti UE (es. PNRR/PNC) oppure anche ai bandi finanziati con fondi propri dell’ente o con risorse nazionali. Ebbene, il D.Lgs. 209/2024, correttivo al Codice dei contratti pubblici, ha introdotto l’art. 57, comma 2-bis, che estende l’applicazione dell’Allegato II.3 (“Clausole sociali e meccanismi premiali”) a prescindere dal tipo di finanziamento utilizzato. Questo comporta che il requisito del rapporto biennale sulla parità di genere non sia più legato ai soli fondi PNRR/PNC, ma diventi elemento permanente e generalizzato in tutte le gare pubbliche.
Cosa stabilisce il parere MIT n.3697/2025
Il Servizio di supporto giuridico del MIT ha quindi chiarito con il parere n. 3697/2025 che la mancata trasmissione del “rapporto sulla situazione del personale” previsto dall’art. 46 del D.Lgs. 198/2006, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o entro la scadenza per la presentazione delle offerte, comporta l’esclusione automatica dalla gara, indipendentemente dal tipo di finanziamento dell’appalto. Quindi l’obbligo di trasmissione del rapporto sulla parità di genere si applica a prescindere dal finanziamento utilizzato. Ricordiamo che, precedentemente, tale obbligo riguardava solo le gare con risorse PNRR o PNC. Con il D.Lgs. 209/2024, invece, l’art. 57, comma 2-bis, estende il richiamo all’Allegato II.3 del Codice dei contratti, che prevede clausole sociali e meccanismi premiali per la promozione delle pari opportunità.
Adempimenti delle organizzazioni per rapporto biennale
Le aziende con più di 50 dipendenti sono tenute a redigere e trasmettere il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile. La mancata presentazione di questo documento comporta l’esclusione da qualsiasi gara pubblica (non più solo da quelle con fondi europei). Per mantenere la conformità e riservarsi la possibilità, quindi, di partecipare alle gare pubbliche, le imprese devono: verificare se rientrano tra quelle “tenute” al rapporto sulla situazione del personale (art. 46 D.Lgs. 198/2006); in caso rientrino, predisporre e aggiornare il rapporto sulla parità di genere secondo le modalità del D.Lgs. 198/2006; mantenere un sistema di monitoraggio dati che consenta di verificare periodicamente la coerenza dei dati aziendali con quanto dichiarato, per evitare contestazioni o sanzioni; integrare politiche aziendali strutturate su equità retributiva, promozione professionale, conciliazione vita-lavoro (questo in particolare per quelle realtà che intendono perseguire anche la certificazione per la parità di genere).
Ricordiamo che, per le aziende pubbliche e private che occupano fino a 50 dipendenti, il rapporto sulla parità di genere ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. 198/2006 può essere redatto su base volontaria e non costituisce un obbligo.
Cosa ci dice il servizio di supporto giuridico del MIT nella risposta 3697 del 02/10/2025
Quanto confermato dal Servizio di supporto giuridico del MIT nella risposta n. 3697 del 02/10/2025 ci racconta qualcosa di importante: di fatto la parità di genere è diventata sempre più un fattore distintivo e competitivo sul mercato. Pensiamo al fatto che, oltre al tema del rapporto biennale obbligatorio per alcune categorie di organizzazioni sopra sviluppato, le imprese oggi si trovano sul tavolo sempre più spesso decisioni in merito agli investimenti in inclusione, trasparenza retributiva e valorizzazione dei talenti femminili. Questi investimenti consentono di ottenere punteggi premiali nei bandi di gara (art. 108, comma 7, D.Lgs. 36/2023) e migliorano la propria reputazione a livello di fattori ESG oltre che rafforzare la sostenibilità organizzativa. Ecco perché diventa oggi un fattore anche di carattere distintivo e competitivo l’ottenimento della certificazione secondo la prassi UNI/PdR 125:2022 che, precisiamo, non è obbligatoria per partecipare alle gare pubbliche. Tuttavia, rappresenta un fattore di rilievo non trascurabile per le imprese che intendono distinguersi nel mercato pubblico e privato. Spesso la prospettiva da cui si guarda questa certificazione è più legata alla sfera “etica” dell’organizzazione, e riteniamo che questa visione sia assolutamente essenziale: una certificazione per la parità di genere esige trasparenza, impegno credibile, sostenibilità nel tempo per essere ottenuta e mantenuta. Non si costruisce un palazzo su un terreno paludoso: occorrono fondamenta solide e un terreno che sia capace di sostenere queste scelte verso l’inclusione e la parità dei generi. Ma indubbiamente si può anche guardare oggi alla parità di genere dal punto di vista della competitività e della capacità di distinguersi rispetto ai propri competitors. Perché no?
Hai bisogno di supporto per la Parità di Genere (e le gare pubbliche)?
Con l’entrata in vigore del D.Lgs. 209/2024 e il Parere MIT n. 3697/2025 (02/10/2025), la parità di genere non è più un tema “accessorio”: è un requisito strutturale per partecipare alle gare pubbliche.