Tutele per la salute e sicurezza del lavoro anche per i riders.

Con l’arrivo in Gazzetta Ufficiale del Decreto-Legge 3 settembre 2019, n. 101 “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali” viene aggiunto all’art. 1 l’estensione delle tutele del lavoro (assicurazione infortuni/malattie e salute/sicurezza sul lavoro) ai lavoratori che eseguono la prestazione lavorativa su piattaforma (anche) digitale imponendo ai datori di lavoro di queste imprese il rispetto delle disposizioni del Testo Unico di Sicurezza e degli adempimenti assicurativi INAIL.

Quali sono i lavoratori che operano su piattaforme digitali?

L’art. 47 bis, che dettaglia i livelli minimi di tutela per i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali definisce il significato di “piattaforme digitali” come i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attività di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalità di esecuzione della prestazione (comma 2). Al comma 3 dell’art.47 bis si regolano gli aspetti legati alla dazione del corrispettivo in base alle consegne effettuate (purché in misura non prevalente) o lasciati alla contrattazione collettiva.

Ai commi 2 e 3 dell’art. 47 ter si chiarisce inoltre che, l’impresa che si avvale della piattaforma anche digitale, è tenuta nei confronti dei lavoratori a propria cura e spese al rispetto degli adempimenti del Testo Unico di Sicurezza (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) per la salute e sicurezza sul lavoro e del DPR n.1124/1965 (per la parte assicurativa infortuni e malattie professionali).

Link al DECRETO-LEGGE 3 settembre 2019, n. 101 Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. (19G00109) (GU Serie Generale n.207 del 04-09-2019)

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