In un recente articolo, pubblicato da Federprivacy, vengono specificate le modalità con cui riportare, all’interno del cedolino paga o nel LUL (Libro Unico del Lavoro), alcune categorie particolari di dati personali dei dipendenti nel rispetto dei principi di minimizzazione e limitazione nel trattamento dei dati, in ottemperanza a quanto statuito dal GDPR.
In casi come, per esempio, quello di un lavoratore iscritto ad un determinato sindacato, è opportuno omettere dalla busta paga la sigla sindacale cui il lavoratore è iscritto; oppure nel caso di lavoratori soggetti alla trattenuta del quinto dello stipendio, è opportuno che la voce “pignoramento” venga sostituita con diciture meno esplicite ma che consentano comunque al lavoratore di comprendere pienamente il dettaglio della propria retribuzione e delle trattenute operate sulla stessa (es. “altre trattenute” o un codice identificativo).
Infine, in caso di lavoratori appartenenti a categorie svantaggiate, buona prassi è quella di non utilizzare tale dicitura in busta paga, ma adottare codici sostitutivi così da tutelare il più possibile la privacy dell’interessato.
Pertanto, sebbene il trattamento di tali categorie di dati particolari da parte del datore di lavoro sia legittimato dall’art. 9, comma 2, lett. b) del Regolamento (UE), in quanto necessario ad assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento/datore di lavoro o dell’interessato/lavoratore in materia di diritto del lavoro, della sicurezza sociale e protezione sociale, lo stesso deve comunque avvenire nel rispetto dei principi del GDPR.
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