Tracking pixel nelle email
Il Garante privacy ha adottato le Linee guida sull’uso dei pixel di tracciamento (tracking pixel) nelle email, per rafforzare la trasparenza e il controllo degli utenti sui propri dati. I soggetti interessati dovranno adeguarsi entro sei mesi dalla pubblicazione delle Linee guida in Gazzetta Ufficiale.
Tabella dei Contenuti
Pixel di tracciamento del comportamento degli utenti
Negli ultimi anni si è assistito ad un crescente utilizzo nell’ambito del marketing online di strumenti di tracciamento dei comportamenti degli utenti.
Tra essi, i pixel di tracciamento, o tracking pixel, nei messaggi di posta elettronica: si tratta di immagini, pari ad un solo pixel, non direttamente contenute nell’e-mail in questione, ma ospitate su server remoti.
Al momento di ogni apertura del messaggio di posta elettronica da parte del destinatario, un codice inserito nel messaggio aziona in automatico un comando che comporta l’inoltro di una richiesta al mittente. In risposta a questa richiesta, l’immagine viene scaricata dal destinatario.
Perché il tracking pixel?
La visualizzazione del pixel all’interno della e-mail consente al mittente del messaggio di ottenere informazioni relative alla avvenuta apertura e dunque alla consultazione di un’e-mail da parte di un utente specifico.
I tracking pixel vengono molto utilizzati per questi scopi:
- garantire la corretta ricezione delle e-mail;
- misurare l’audience e le performance della comunicazione commerciale;
Il loro impiego può riguardare dunque comunicazioni di tipo commerciale e promozionale o quelle più propriamente di servizio o a carattere istituzionale e informativo.
La ricezione di strumenti di tracciamento non riconoscibili il cui impiego non sia noto alla persona nel cui terminale vengono installati determina una violazione.
Cosa prescrive il Garante Privacy:
L’Autorità Garante Privacy dunque prescrive che:
- gli interessati devono essere informati dell’uso dei tracking pixel. Si potrà usare un’informativa. Se l’utilizzo del tracking pixel è già in corso, l’interessato andrà informato alla prima occasione di contatto utile.
- sia richiesto il consenso all’utente per l’uso di pixel di tracciamento, ad esempio per misurare il tasso di apertura delle e-mail promozionali e migliorare l’attività di marketing o per ricavare informazioni presunte circa i potenziali gusti, gli interessi e le preferenze attribuibili all’utente allo scopo di creare dei profili commerciali.
Come deve essere richiesto il consenso (che dovrà essere sempre facoltativo):
- Nuovo contatto: il consenso dovrà essere raccolto preferibilmente al momento stesso dell’acquisizione dell’indirizzo di posta elettronica. Il consenso ai tracking pixel può essere ricompreso in quello alla ricezione delle comunicazioni promozionali. All’utente deve poi essere data la possibilità successiva di revocare il proprio consenso in modo granulare, ad esempio inserendo all’interno di ogni messaggio e-mail inviato un link, posizionato nel footer, simile al tasto “disiscriviti”.
- Contatto esistente: non dovrà essere raccolto un consenso, ma solo informato alla prima occasione utile. All’utente deve però essere data la possibilità di revocare il proprio consenso anche in modo granulare.
Quando non è necessario richiedere il consenso:
- ogni qualvolta l’impiego di tracking pixel sia funzionale all’effettuazione di un conteggio di tipo statistico che misuri la percentuale globale di apertura dei messaggi;
- nell’ipotesi di implementazione di misure di sicurezza che interessano il processo di autenticazione dell’utente (ad esempio conferma di attivazione di un account o modifica password);
- nel caso di messaggi di servizio che il titolare ha l’obbligo giuridico di inoltrare e rispetto ai quali rilevi l’effettiva presa di conoscenza del destinatario (ad esempio comunicazioni relative a modifiche contrattuali o reminder su scadenze).