Nel 2018, la legge numero 5, in materia di telemarketing, aveva previsto la possibilità di iscrivere nel Registro delle Opposizioni tutte le numerazioni telefoniche nazionali, sia quelle fisse ma anche quelle mobili, indipendentemente da fatto che siano presenti o meno negli elenchi telefonici.
La normativa privacy, in estrema sintesi, consente di effettuare chiamate per fini promozionali con operatore verso numeri presenti negli elenchi telefonici pubblici senza richiedere un consenso, salvo che l’utente non abbia deciso di iscriversi al registro delle opposizioni. Ovvero, in altri termini, se io non volessi ricevere chiamate promozionali potrei far iscrivere il mio numero al registro delle opposizioni che, chi fa telemarketing, è tenuto a consultare prima di effettuare la chiamata. Il limite è che finora tutto questo valeva solo per i numeri presenti su elenchi pubblici (quindi non i cellulari).
Ora, il Ministero dello Sviluppo economico ha predisposto uno schema di Regolamento per dare attuazione alla riforma introdotta proprio dalle legge 5/2018 e il Garante ha espresso il proprio parere favorevole, seppur con alcune precisazioni.
Il garante Privacy ha sostanzialmente precisato che l’ambito di applicazione del registro delle opposizioni è da ritenersi valido SOLO ED ESCLUSIVAMENTE per le chiamate “mediante operatore umano con l’impiego del telefono”.
Quindi per tutte le chiamate automatizzate (es. nastro registrato) serve sempre e solo l’esplicito consenso dell’interessato.
La messa a regime finale di questa nuova regolamentazione avverrà a seguito del passaggio in Consiglio dei Ministri.