RIFIUTI: novità dal DL 77/2021

Tra i temi trattati dal DL 77/2021 (Decreto “semplificazioni bis”), in attesa della conversione in legge che potrebbe apportare ulteriori modifiche e dei Decreti attuativi del RENTRI, vi è anche quello dei rifiuti.
Apporta infatti delle modifiche alla parte IV, titolo I del D. Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale) e in particolare:
1. Sono stati soppressi tutti i riferimenti alla parola “assimilati” in relazione ai rifiuti urbani.
2. La “Dichiarazione di avvenuto smaltimento”, introdotta dal D. Lgs. 116/2020 al fine di esonerare da responsabilità il produttore circa il corretto smaltimento dei suoi rifiuti, assieme alla IV copia del formulario, ha cambiato nome e funzione. Si parla infatti ora di “Dichiarazione di avvio al recupero o smaltimento”.
Nulla cambia rispetto alla casistica in cui deve essere resa questa dichiarazione rispetto alla “precedente”, ovvero quando sono conferiti rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’Allegato B alla parte IV del D. Lgs. 152/06, senza che necessariamente siano previste. Il fatto che ora si parli di “avvio a” e non più di “avvenuto” smaltimento sembra chiarire meglio il soggetto tenuto a produrre questa dichiarazione: non si tratta infatti del destinatario “finale”, quello che effettivamente compirà il recupero o lo smaltimento, ma è il “primo” destinatario che riceve i rifiuti e che in passaggi successivi li conferisce ad altri soggetti.
3. L’allegato D, inserito dal D. Lgs.116/2020 e riportante l’elenco dei rifiuti, è stato sostituito con quello riportato nell’Allegato III del D.L. in esame; la variazione principale, che lo allinea a quello della normativa europea, consiste nella scomparsa del CER 070218 “scarti di gomma”.

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