I reati tributari entrano nel catalogo dei reati presupposto di responsabilità amministrativa degli Enti: modelli organizzativi 231 e risk assessment devono essere aggiornati.
Nel c.d. Collegato fiscale, ovvero il D.L 124/2019 collegato alla Legge di Bilancio 2020, sono contenute “Disposizioni urgenti in materia fiscale” che intervengono nel panorama normativo di riferimento per il Fisco italiano apportando un’ampia gamma di modifiche e novità.
In particolare, con il citato Decreto vengono inseriti nel novero dei reati per cui sussiste una responsabilità dell’Ente ai sensi del D.lgs. 231/2001 anche i reati tributari: l’art. 39, comma 2, del D.L. 124/2019 introduce infatti nel D.lgs. 231/2001 l’art. 25 quinquiesdecies “Reati tributari”, il quale prevede che in relazione alla commissione dei delitti previsti dal D.lgs. 10 marzo 2000, n.74 (c.d. Legge sui reati tributari), si applichino all’Ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
Descrizione del reato | Valore delle quote | Importo in Euro |
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall’art. 2, comma 1, D.lgs. 74/2000) | Da 100 a 500 | Min 25.800 Max 774.500 |
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall’art. 2, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000) | Da 100 a 400 | Min 25.800 Max 619.600 |
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (previsto dall’art.3 D.lgs. 74/2000) | Da 100 a 500 | Min 25.800 Max 774.500 |
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall’art. 8, comma 1, D.lgs. 74/2000) | Da 100 a 500 | Min 25.800 Max 774.500 |
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (previsto dall’art. 8, comma 2-bis, D.lgs. 74/2000), | Da 100 a 400 | Min 25.800 Max 619.600 |
Occultamento o distruzione di documenti contabili (previsto dall’art.10 D.lgs. 74/2000) | Da 100 a 400 | Min 25.800 Max 619.600 |
Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (previsto dall’art. 11 D.lgs. 74/2000) | Da 100 a 400 | Min 25.800 Max 619.600 |
Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di 1/3. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 10, comma 4, D.lgs. n.231/2001). |
In riferimento alle nuove sanzioni previste per i reati tributari, nei casi più gravi, le Organizzazioni potranno ritrovarsi a dover pagare importi molto elevati, anche fino a 774.500 €: tale cifra è il risultato della moltiplicazione del valore massimo che può avere una quota, cioè 1.549 € per il totale delle quote sanzionabili dal reato, vale a dire 500.
Inoltre, qualora l’Ente abbia ottenuto un profitto di rilevante entità dalla commissione del reato, la sanzione pecuniaria è incrementata di un terzo. In tali casi, si applicano delle sanzioni interdittive che prevedono:
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e la revoca di quelli già concessi (laddove ce ne siano);
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Resta inteso che, come per tutte le altre tipologie di reati previsti nel catalogo 231, l’Ente andrà esente da responsabilità nel caso in cui riesca a provare che l’Organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi ovvero nel caso in cui le persone abbiano commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione. In mancanza dell’adozione di tali modelli, la responsabilità amministrativa 231 è sempre sussistente, sulla base del principio dell’inversione dell’onere della prova che grava sulla società.
Obiettivo dell’estensione della responsabilità amministrativa delle società ed enti in caso di commissione di reati tributari è quello di ridurre le soglie di punibilità delle violazioni fiscali nei casi di evasione delle imposte dirette ed Iva. In particolare, il monito perentorio di introdurre la responsabilità ex D.lgs. 231/2001 anche per i reati fiscali arriva direttamente dall’Unione Europea, in particolare dalla Direttiva 1371/2017, la quale, in materia di tutela degli interessi finanziari dell’Ue, impone che per le frodi Iva, quantomeno per quelle gravi ovvero che “siano connesse al territorio di due o più Stati membri dell’Unione e comportino un danno complessivo pari ad almeno 10.000,00 €”, sia prevista, oltre ad una pena massima di almeno quattro anni di reclusione per le persone fisiche, la responsabilità delle persone giuridiche.
In considerazione di quanto sopra esposto, diventa fondamentale l’aggiornamento del risk assessment e del modello 231 anche per questa nuova categoria di reati.