Il 12 agosto 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101, che recepisce la Direttiva Europea 2013/59/EURATOM, che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell’articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.
Il nuovo decreto stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, ed è entrato in vigore il 27 agosto 2020.
Il Decreto, tralasciando altri aspetti riguardanti settori molto specifici, ha principalmente due versanti di applicazione:
- il primo aspetto riguarda le organizzazioni che operano con sorgenti di radiazioni ionizzanti (es. macchine per controllo radiogeno su merci o a scopo medico), riguarda modifiche sui seguenti aspetti principali:
- il contenuto della relazione redatta dall’esperto qualificato in radioprotezione e le informazioni che a tal fine il datore di lavoro deve rendere all’Esperto Qualificato;
- i valori limite di esposizione per i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti;
- la sorveglianza sanitaria svolta da un medico autorizzato per tutti i lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti.
- il secondo aspetto riguarda potenzialmente tutte le organizzazioni, avendo sensibilmente modificato la regolamentazione relativa all’esposizione al Radon, naturalmente presente nel terreno e che può costituire un rischio per la salute dei lavoratori, in particolare in caso di locali interrati o seminterrati. In particolare, il nuovo decreto prevede:
- Una riduzione del livello di riferimento consentito, che scende a 300 Bq/m3;
- L’introduzione della necessità di effettuare misurazioni di concentrazione del Radon anche ai piani terra, in alcune aree che dovranno essere individuate da parte delle Regioni e delle Province autonome diTrento e Bolzano (denominate “aree prioritarie”), oltre che ai piani interrati, come già previsto;
- L’introduzione della figura di “esperto in interventi di risanamento Radon” per la progettazione, gestione e controllo degli interventi correttivi eventualmente necessari a ridurre la concentrazione di Radon negli ambienti;
- L’introduzione di una periodicità definita per l’effettuazione delle misure, pari ad 8 anni in caso di valori inferiori a 300 Bq/m3, che scendono a 4 anni in caso vengano adottate delle misure specifiche per scendere al di sotto del valore di riferimento (e, qualora non sia possibile scendere al di sotto di tale valore, viene introdotta la necessità di una valutazione delle dosi efficaci annue).