Le nostre FAQ per orientarsi nel nuovo protocollo
Il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto il protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro: vediamo insieme cosa cambia.
I PROTOCOLLI DEL 14 MARZO 2020 E 24 APRILE 2020 SONO ANCORA VIGENTI?
Il nuovo protocollo del 6 aprile 2021 aggiorna le disposizioni dei precedenti, sulla base delle varie disposizioni nel tempo emanate. Esso è in continuità e in coerenza con i precedenti accordi. Rimangono invece applicabili gli specifici protocolli per cantieri e attività di trasporto/logistica.
E’ OBBLIGATORIO RISPETTARE IL PROTOCOLLO?
La prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. La mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
COME SI PUO’ CONTESTUALIZZARE AL MEGLIO IL PROTOCOLLO NELLA MIA AZIENDA?
Va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali. Le misure di precauzione previste dal protocollo devono essere integrate con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione. Il medico competente deve collaborare con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio dal virus.
Trovano inoltre applicazione gli specifici protocolli di settore, es. protocollo per uffici aperti al pubblico.
QUALI MISURE SONO PREVISTE PER LA RIDUZIONE DELLA PRESENZA NEI LUOGHI DI LAVORO?
Viene raccomandato:
- il massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto
- che le attività professionali siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- che siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- che siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
DOVRA CONTINUARE AD ESSERE ESPOSTO/CONSEGNATO MATERIALE INFORMATIVO/CARTELLI/DEPLIANTS?
Si, la sezione relativa all’informazione dei lavoratori e di chiunque entri in azienda non è variata.
PER QUANTO RIGUARDA I CRITERI DI INGRESSO IN AZIENDA CI SONO VARIAZIONI?
Non per quanto riguarda la possibilità di misura della temperatura e la preclusione dell’accesso di chi, nei 14 giorni precedenti, abbia avuto contatti con soggetti positivi o provenga da zone a rischio. Occorre a tal proposito anche far riferimento anche alla normativa specifica aggiornata per gli ingressi in Italia dall’estero.
COME E’ REGOLAMENTATO IL RIENTRO A LAVORO DOPO L’INFEZIONE?
Dal protocollo viene eliminata la dicitura “certificazione di avvenuta negativizzazione” indicando che “La riammissione al lavoro dopo l’infezione avverrà secondo le modalità previste dalla normativa vigente (circolare del Ministero della salute del 12 ottobre 2020 ed eventuali istruzioni successive). I lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario.”
Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il Medico competente effettuerà la visita medica prevista (visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione anche per valutare profili specifici di rischiosità indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia
LE MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI SONO VARIATE?
No, vengono tuttavia inserite due precisazioni:
-ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda, va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento, in particolare mettendo in atto tutte le misure previste per il contenimento del rischio di contagio (distanziamento, uso della mascherina chirurgica, etc.).
-in caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, ed entrambi dovranno collaborare con l’autorità sanitaria fornendo elementi utili all’individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali
COME DEVE ESSERE ORGANIZZATA LA PULIZIA IN AZIENDA?
La pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, deve essere svolta dall’azienda in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020. Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
NEL CASO DI SOGGETTO POSITIVO BISOGNA FARE UNA SANIFICAZIONE?
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si deve procedere alla pulizia e sanificazione, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020, nonché alla loro ventilazione.
QUANTI DISPENSER DI GEL DEVONO ESSERE PREDISPOSTI IN AZIENDA?
Il protocollo aggiornato precisa che devono essere in quantità sufficiente.
QUANDO E’ OBBLIGATORIA LA MASCHERINA E QUALE DEVE ESSERE USATA?
Spetta al datore di lavoro individuare i dispositivi di protezione idonei, sulla base del complesso dei rischi valutati a partire dalla mappatura delle diverse attività dell’azienda. In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento.
Si precisa che, nell’ipotesi che per i rischi presenti nella mansione specifica, siano già previsti strumenti di protezione individuale di tutela di tipo superiore alla mascherina chirurgica (facciali filtranti FFP2 o FFP3) o di diversa tipologia, non potranno essere utilizzate mascherine chirurgiche.
E’ POSSIBILE FARE UNA TRASFERTA/VIAGGIO DI LAVORO IN ITALIA E ALL’ESTERO?
Il nuovo protocollo ne elimina la sospensione e l’annullamento. Per tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali ed internazionali, è però opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione
E’ POSSIBILE SVOLGERE UNA RIUNIONE IN PRESENZA?
Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina chirurgica o dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un’adeguata pulizia e areazione dei locali.
E’ POSSIBILE SVOLGERE UN CORSO DI FORMAZIONE IN PRESENZA?
Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Sono consentiti in presenza, ai sensi dell’articolo 25, comma 7, del dPCM 2 marzo 2021, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.
SE IL LAVORATORE NON COMPIE UN AGGIORNAMENTO FORMATIVO OBBLIGATORIO (ES. AGGIORNAMENTO CORSO CARRELLISTA) PUO’ CONTINUARE A LAVORARE?
Nella nuova versione del protocollo viene rimossa la previsione secondo cui “Il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)”
LE VISITE MEDICHE DEI LAVORATORI (SORVEGLIANZA SANITARIA) SONO SOSPESE?
La sorveglianza sanitaria deve proseguire, rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute. La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale, ripristino delle visite mediche previste, a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall’OMS, previa valutazione del medico competente che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.
IL MEDICO COMPETENTE DEVE SEGNALARE SITUAZIONI DI FRAGILITA’, PATOLOGIE DEI DIPENDENTI PER LA LORO TUTELA?
Nella nuova versione del protocollo viene rimossa la previsione secondo cui “Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy“
Viene tuttavia inserito che: “Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell’articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza”
Il medico può inoltre proporre strategie di testing/screening per i lavoratori
COME DEVONO ESSERE INDIVIDUATI I CONTATTI DI UN CASO POSITIVO?
Il medico competente collabora con l’Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore riscontrato positivo al tampone COVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai “contatti stretti”, così come definiti dalla circolare del Ministero della salute del 29 maggio 2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda, ai fini del contenimento del rischio da SARS-CoV-2/COVID-19.
Il testo del protocollo è reperibile CLICCANDO QUI