Cosa deve essere indicato nelle planimetrie di emergenza ed evacuazione?
Per capire cosa deve essere indicato nelle planimetrie di emergenza ed evacuazione, bisogna innanzitutto riferirsi alla normativa di riferimento sull’evacuazione e gestione dell’emergenza, cioè il DM 10/03/1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”.
“Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio”.
Tutta la norma è dedicata alla riduzione del pericolo di incendio, attraverso sistemi di prevenzione, protezione, gestione ed organizzazione per favorire l’evacuazione delle persone in caso di incendio.
Al paragrafo 2.2 “Contenuti del piano di emergenza” nel punto 3 viene indicato cosa deve includere il piano di emergenza.
Il piano deve includere anche una o più planimetrie nelle quali sono riportati almeno:
- le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alla compartimentazione antincendio;
- l’ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature ed impianti di estinzione;
- l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili;
- l’ubicazione dei locali a rischio specifico;
- l’ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;
- i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.
I punti elenco 6 e 7 sono nuovi rispetto alla precedente normativa anche se già di prassi applicati, mentre il punto elenco 5 risulta totalmente nuovo e impone rivisitazione di tutte le planimetrie antincendio, a esempio andando d indicare tutti i locali dove vi sono o possono esserci atmosfere esplosive (es. locali caldaia), locali di stoccaggio infiammabili, materiali che reagiscono con l’acqua, etc.
Planimetrie di emergenza DWG: cosa vuol dire?
Nel gergo comune spesso capita che ci venga richiesta la planimetria/planimetrie antincendio (talvolta anche chiamata “planimetria di emergenza” o “pianta antincendio”) in formato “AUTOCAD” o venga richiesto il file con estensione “.dwg”.
Con AUTOCAD ci si riferisce ad uno dei programmi più popolari di disegno tecnico, ma non è l’unico ne esistono anche gratuiti, che generano file elettronici, che possono avere varie estensioni (le tre lettere finali nel nome del file dopo il punto es. “Nome file.pdf”) ma il più comune e in uso in ambito disegno tecnico è il formato “.dwg”.
Le indicazioni della ISO 23601:2020 riguardo le planimetrie di emergenza ed evacuazione
Oltre al DM 02/09/2021, per stabilire cosa deve essere indicato nelle planimetrie di emergenza ed evacuazione si può tenere come riferimento anche la norma tecnica ISO 23601:2020 che suggerisce le seguenti indicazioni:
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- inserire l’icona “Io sono qui” in base al luogo in cui è stata posizionata la planimetria;
- orientare la planimetria all’occorrenza in base al punto di posizionamento in modo tale che sia chiaro dove ci si trova;
- orientare la planimetria in modo che il locale sia orientato come percepito-visto realmente dalla persona che vi si trova di fronte (cioè nella posizione dell’utilizzatore);
- preferire un posizionamento delle planimetrie vicino ad ascensori, scale, ingresso o uscita dei piani, ad ogni intersezione dei corridoi, in ogni luogo di ritrovo (es. macchina del caffè) e in ogni altro punto strategico dell’Organizzazione;
- preferire una scala di disegno pari a 1:250 (per aziende di grandi superfici) o 1:100 (se piccole o medie superfici);
- posizionare la planimetria in prossimità diretta delle luci di emergenza in modo che siano illuminate in caso di blackout;
- evitare il posizionamento in prossimità di lampade al sodio (es. quelle arancioni presenti all’esterno sulle strade) poichè i colori verranno alterati e resi uniformi dalla luce della lampada;
- preferire l’utilizzo, nella planimetria, di simboli con uguale segno/disegno grafico di quelli effettivamente installati sulle pareti;
- preferire un’altezza minima dei caratteri di almeno 2 mm;
- indicare i principali arredamenti o elementi architettonici per dare maggior senso di realtà ed inserire riferimenti visivi alla rappresentazione della planimetria (es. scale, parcheggi, ecc). E’ necessario non eccedere per non perdere la facilità ed immediatezza di lettura;
- eliminare i dettagli non necessari;
- stampare preferibilmente in formato A3 o A2;
- preferire una planimetria con una barra del titolo e loghi aziendali con dimensioni inferiori al 7% del resto del disegno;
- nel caso non si riescano a posizionare i simboli delle attrezzature antincendio, è possibile posizionarli in altri punti del disegno collegandoli con frecce al punto esatto di posizionamento (vedi disegno);
- è possibile indicare con un disegno in piccolo l’area totale (Overview Plan) per poi focalizzarsi nel disegno dei locali, dei percorsi di esodo e dei simboli esclusivamente su un’area specifica (vedi disegno). L’overview plan non deve eccedere il 10% del resto della planimetria.
Planimetrie di emergenza: quando sussiste l’obbligo?
L’obbligo della redazione delle planimetrie è legato all’obbligo del piano di emergenza, secondo quanto indicato nell’allegato II paragrafo 2.2 comma 3 del DM 02/09/2021, pertanto, secondo l’art. 2 comma 2 del DM 02/09/2021 nei seguenti casi:
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- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori (quindi sotto 9 non è necessario);
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 (attività soggette a controllo di prevenzione incendi ex CPI).
Oltre che nel seguente caso citato nell’allegato II paragrafo 2.2 comma 4 del DM 02/09/2021: esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento.
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