Nuovo provvedimento del Garante Privacy sul termine di conservazione dei dati per finalità promozionali
Il Garante privacy ha emanato il provvedimento n. 181 del 15 ottobre 2020 che sembrerebbe superare quanto indicava nel precedente Provvedimento, risalente al 2005, dedicato alle Fidelity card in cui andava a dettare precise istruzioni per i titolari del trattamento sui termini di conservazioni dei dati degli interessati per finalità di marketing e di profilazione. Questo Provvedimento, fissando i termini di conservazione dei dati, rispettivamente in due anni per il marketing e un anno per la profilazione, creava notevoli restrizioni a molte aziende.
Oggi invece, ci dice il Garante, è lo stesso Titolare che può autoregolamentarsi. Ma cosa significa ciò?
Significa che il Titolare del trattamento può decidere in piena autonomia i termini di conservazione dei dati per finalità promozionali (senza quindi dover necessariamente rispettare i termini di 12 e 24 mesi), ma deve decidere correttamente e ragionevolmente, tenendo conto dell’interesse dei clienti a non essere etichettati, schedati e profilati per un tempo potenzialmente illimitato.
Cosa cambia dunque nel mondo del marketing?
Nel nuovo provvedimento del Garante n. 181 del 15 ottobre 2020 si attesta che:
– il consenso al trattamento dei dati personali per finalità promozionali deve innanzitutto considerarsi non condizionato dall’esistenza o meno di un rapporto contrattuale: ciò significa che l’esecuzione del contratto di cui l’interessato è parte ovvero l’esecuzione di misure precontrattuali sono indipendenti dalla richiesta di consenso ai fini di marketing, che peraltro rappresenta un’ulteriore e distinta finalità di trattamento rispetto all’esecuzione di obblighi contrattuali/precontrattuali e da cui andrà quindi tenuta distinta.
– il consenso deve ritenersi valido, indipendentemente dal tempo trascorso, finché non venga revocato dall’interessato, a condizione che sia stato correttamente acquisito in origine e che sia ancora valido alla luce delle norme applicabili al momento del trattamento nonché dei tempi di conservazione stabiliti ragionevolmente dal titolare, e indicati nell’informativa.
Pertanto, secondo il nuovo approccio:
– occorre il consenso per il trattamento di dati per finalità promozionali (dunque marketing e profilazione)
-il termine di conservazione è stabilito dal titolare del trattamento, che se ne assume la responsabilità, anche nell’ottica del principio più volte richiamato dal Gdpr di accountability ovvero di responsabilizzazione.