A seguito di una serie di gravi incidenti che hanno avuto una grande risonanza mediatica, il Decreto-legge “PNRR” n. 19 del 02/03/2024, convertito in Legge con modificazioni dalla L. 29/04/2024 n.56, ha introdotto norme più stringenti rispetto sia alla regolarità dei rapporti di lavoro che alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento alle attività ricadenti nel Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (cantieri).
Tra queste è presente una importantissima novità per l’ambito dei cantieri, già prevista dal D. Lgs. 81/08 ma che dal 2008 non era mai stata regolamentata nel concreto: la cosiddetta “patente a crediti” (o a punti). Infatti, già nella prima formulazione dell’articolo 27, il Testo Unico rimandava ad un decreto ministeriale per la predisposizione di un sistema per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi: tale sistema doveva riguardare in prima battuta i cantieri, valutando a seguire la sua estensione ad altri ambiti.
Con il DL “PNRR” e la sua conversione in legge, l’art. 27 è stato totalmente riscritto con una prima definizione del funzionamento della patente a punti e della sua data di entrata in vigore, il 01 ottobre 2024.
A dispetto delle ipotesi di rinvio, il 20 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 132/2024, che fornisce indicazioni operative di dettaglio sul funzionamento della patente e conferma la data di entrata in vigore della patente, mentre il 23 settembre 2024 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato la Circolare esplicativa 4/2024, fondamentale per chiarire le previsioni normative.
A chi e a cosa serve la patente a punti?
Dal 01 ottobre 2024 tutte le imprese e lavoratori autonomi che operano in cantieri mobili o temporanei (come definiti dall’art. 89, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 81/08 ) devono essere in possesso della patente a punti: l’obiettivo è quello di garantire maggiore sicurezza e regolarità nei luoghi di lavoro, qualificando le imprese e i lavoratori in base al rispetto delle normative in materia di salute, sicurezza e regolarità contributiva.
Per poter continuare ad operare nei cantieri, il semplice possesso della patente però non è sufficiente: tenendo conto che al momento del rilascio i punti sono 30 e che sono previste decurtazioni in caso di specifiche violazioni, occorre essere in possesso di almeno 15 punti.
Le disposizioni normative e la circolare esplicativa dell’INL vanno anche a definire meglio cosa si intende per “operare” in cantieri: sono infatti soggetti all’obbligo non solo le imprese e i lavoratori autonomi che svolgono attività edili, ma chiunque svolga le sue attività all’interno di un cantiere.
D’altra parte, non sono tenuti al possesso quei soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad es. geometri, ingegneri, architetti, ecc….) o che sono in possesso di attestazione di qualificazione SOA (necessaria per concorrere in gare di appalto pubbliche nel settore delle costruzioni) in classifica pari o superiore alla III.
Il DL PNRR pone in capo al committente o al responsabile dei lavori di un cantiere, ove presente, l’obbligo di provvedere alla verifica del possesso della patente con un numero di punti adeguato (o della SOA in classifica pari o superiore alla III) da parte degli appaltatori, nell’ambito della verifica dell’idoneità tecnico professionale, pena una sanzione amministrativa da 711,92 a 2.562,91 euro.
Cosa deve fare l’azienda per ottenere la patente?
L’impresa/lavoratore autonomo deve effettuare la richiesta all’Ispettorato Nazionale del lavoro a patto che sia in possesso di questi requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Non tutti questi requisiti sono applicabili a tutte le categorie di soggetti interessati e infatti il legislatore specifica negli ultimi 3 punti “nei casi previsti dalla normativa vigente”: si pensi, ad esempio, al DVR, la cui predisposizione non è richiesta ai lavoratori autonomi.
Il possesso dei requisiti è oggetto di autocertificazione ai sensi del D. Lgs. 445/2000, pertanto al momento della richiesta non vi è una verifica puntuale, che potrà avvenire successivamente al rilascio da parte dell’INL o di altri organi di vigilanza: qualora si accerti l’assenza di uno o più dei requisiti (ad es. l’assenza del DURC) al momento della dichiarazione iniziale, è possibile che venga disposta la revoca di 12 mesi della patente in funzione della gravità della violazione.
Per la gestione delle richieste e del rilascio della patente, che avviene solo in formato digitale, è a disposizione il Portale dei servizi dell’INL a partire dal 01 ottobre 2024. Tuttavia, la Circolare 4/2024 specifica che, in fase di prima applicazione della patente a punti e fino al 31 ottobre, è possibile inoltrare la richiesta via PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it sfruttando un modello messo a disposizione qui. A partire dal 01 novembre sarà pienamente operativo il Portale e solo chi ha fatto richiesta della patente tramite il Portale potrà operare in cantiere: la richiesta tramite PEC perderà quindi ogni efficacia.
Una volta presentata la domanda, nelle more del rilascio della patente, è consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione da parte dell’Ispettorato nel caso in cui abbia già accertato l’assenza di o più requisiti da parte del richiedente.
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