OBBLIGO VACCINALE per gli operatori sanitari

Previsto nel nuovo decreto legge 44 del 1 aprile 2021 l’obbligo vaccinale per gli operatori sanitari. Ecco di seguito nello specifico cosa è previsto e quali sono gli OBBLIGHI PER I DATORI DI LAVORO.

Per quali categorie il decreto ha reso obbligatorio il vaccino contro SARS-COV-2?

Gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attivita’ nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative.

Sono previste delle deroghe?

Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione non e’ obbligatoria e puo’ essere omessa o differita

Cosa deve fare il datore di lavoro?

Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto* i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attivita’ nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali devono trasmettere l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano.

*Il decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ovvero il 1/04/2021

Dopo la trasmissione dei dati da parte del datore di lavoro, quali sono le azioni che verranno svolte?

Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui sopra, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l’effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalita’ stabilite nell’ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.

L’azienda sanitaria locale di residenza invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione, l’azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalita’ e i termini entro i quali adempiere. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento all’obbligo vaccinale.

Cosa succede se non si adempie all’obbligo vaccinale?

L’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorita’ competenti, ne da’ immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. La sospensione e’ comunicata immediatamente all’interessato dall’Ordine professionale di appartenenza. Ricevuta la comunicazione di cui sopra, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori (diverse da quelle prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2), con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non e’ possibile, per il periodo di sospensione, non e’ dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato. La sospensione mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.

Cosa occorre fare in caso di lavoratori il cui obbligo vaccinale è derogabile?

Per il periodo in cui la vaccinazione  e’ omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce tali soggetti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2. Per il medesimo periodo al fine di
contenere il rischio di contagio, nell’esercizio dell’attivita’ libero-professionale, tali soggetti adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza che sarà adottato entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Dove posso trovare il testo del nuovo decreto legge e in particolare la sezione relativa all’obbligo vaccinale?

La disposizione è contenuta nell’Art. numero 4. Il testo è reperibile in Gazzetta Ufficiale raggiungibile CLICCANDO QUI

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