Obbligo di consegna di un’informativa sui rischi per i lavoratori in smart working

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Dal 14 giugno è ufficialmente entrata in vigore la norma che disciplina il lavoro autonomo ed il lavoro agile (smart working). Tra i diversi risvolti della nuova norma, alcuni riguardano anche la salute e la sicurezza sul lavoro: i datori di lavoro, infatti, hanno l’obbligo di consegna di un’informativa sui rischi per i lavoratori in smart working.

Smart working e l’obbligo per datori di lavoro di consegnare un’informativa sui rischi per i lavoratori

Con lo scopo dichiarato di incrementare la produttività dei lavoratori conciliando i loro tempi di vita lavoro (si pensi ad esempio a chi ha figli), riducendo lo stress e conservando le agevolazioni fiscali e contributive, lo smart working è una nuova formula di impiego così definita dalla norma:

una modalità flessibile di lavoro subordinato, che può essere svolto in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, utilizzando strumenti tecnologici, seguendo gli orari previsti dal contratto di riferimento e prevedendo l’assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti all’esterno dei locali azienda

Ora, la nuova norma prevede l’obbligo, per i datori di lavoro che si avvalgono di lavoratori in smart working, di consegnare ai lavoratori e ai loro rappresentanti un’informativa scritta nella quale devono essere individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro. L’obbligo di consegna dell’informativa deve essere a cadenza almeno annuale.

Quali sono i settori di applicabilità dell’obbligo?

Tutti le aziende che si avvalgono di lavoratori in lavoro agile (smart working) ricadono nell’applicabilità dell’obbligo di consegnare l’informativa rischi.

Cosa dice la norma?

La Legge sul lavoro agile fornisce indicazioni per la disciplina del lavoro autonomo, degli studi professionali e per la gestione del lavoro agile (smart working).

Alcune indicazioni riguardano anche il tema della salute e sicurezza per i casi sopracitati, tra cui, rispetto alle aziende che si avvalgono di lavoratori che svolgano la loro attività in modalità di lavoro agile, la Legge prevede che il Datore di Lavoro metta a disposizione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro

Quali attività vanno programmate a seguito del provvedimento?

Per le aziende che operano con lavoratori in lavoro agile (smart working), si deve predisporre un’informativa scritta sui rischi connessi al lavoro agile, e distribuirla almeno annualmente a lavoratori coinvolti e RLS.

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