Nuovo Protocollo Smart Working

Il 7 dicembre 2021 è stato approvato il Protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile. Per considerare le esigenze di conciliare i tempi di vita e lavoro, di controllare l’impatto ambientale e del benessere collettivo, di migliorare la vivibilità dei centri urbani, di aumentare l’autonomia e la responsabilità individuale verso il raggiungimento di obiettivi comuni, è stato quindi individuato il quadro di riferimento per la definizione dello svolgimento del lavoro in modalità agile.

All’interno del Protocollo, si trovano linee di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale, aziendale e/o territoriale, affidando alla contrattazione collettiva quanto necessario all’attuazione nei diversi e specifici contesti produttivi.

? Quali novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro?

Art. 4 – Luogo di Lavoro

Il lavoratore può individuare il luogo dove svolgere la prestazione in modalità agile purché venga rispettata la sicurezza e riservatezza dei dati, con specifico riferimento al trattamento dei dati e delle informazioni aziendali e alle esigenze di connessione con i sistemi aziendali. Nel rispetto di tali principi, la contrattazione collettiva può individuare luoghi idonei allo svolgimento del lavoro in modalità agile.

Art. 5 – Strumenti di lavoro

Il datore di lavoro fornisce la strumentazione tecnologica e informativa necessaria, ove questo non è possibile, il lavoratore può utilizzare strumenti tecnologici e informatici propri fatto salvo i criteri e i requisiti minimi di sicurezza, eventualmente da implementare e concordare.

In caso di guasto, furto o smarrimento, il dipendente è tenuto ad avvisare tempestivamente il proprio responsabile e/o attivare la procedura aziendale di data breach. Il lavoratore risponde personalmente in caso di comportamento negligente.

Art. 6 – Salute e sicurezza sul lavoro

Viene applicata, ai lavoratori che svolgono la loro attività in modalità agile, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Il datore di lavoro è tenuto a fornire l’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore ha l’obbligo di cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione, salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 7 – Infortuni e malattie professionali

E’ diritto del lavoratore agile la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, all’esterno dei locali aziendali, il datore di lavoro garantisce quindi la copertura assicurativa INAIL anche contro l’infortunio in itinere, secondo le modalità previste dalla legge.

Art. 12 – Protezione dei dati personali e riservatezza

Il lavoratore in modalità agile è tenuto a trattare e a mantenere la riservatezza dei dati personali cui accede per fini professionali in conformità alle istruzioni fornite dal datore di lavoro, considerando le misure tecnico-organizzative adeguate in base alla normativa vigente sul trattamento dei dati personali e, in particolare, il Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR).

Il datore di lavoro informa il lavoratore agile in merito ai trattamenti dei dati personali che lo riguardano; fornisce le istruzioni e l’indicazione delle misure di sicurezza che lo stesso deve osservare per garantire la protezione, segretezza e riservatezza delle informazioni che egli tratta per fini professionali; aggiorna il registro del trattamento dei dati connessi alle attività svolte anche in modalità di lavoro agile.
➡ E’ sempre raccomandata l’esecuzione di valutazione d’impatto (DPIA) dei trattamenti, per verificare gli strumenti utilizzati per il lavoro in modalità agile (conformi ai principi di privacy by design e by default).

Il datore di lavoro promuove l’adozione di policy aziendali basate sul concetto di security by design, che prevedono la gestione dei data breach e l’implementazione di misure di sicurezza adeguate (es. sistemi di autenticazione e VPN, la definizione di piani di backup e protezione malware); favorisce iniziative di formazione e sensibilizzazione dei lavoratori.

➡ Le Parti sociali convengono sulla necessità di adottare un codice deontologico e di buona condotta per il trattamento di dati personali dei lavoratori in modalità agile da sottoporre al previsto giudizio di conformità da parte dell’Autorità Garante per la Protezione dei dati personali.

Art. 13 – Formazione e informazione

Per garantire pari opportunità a tutti i fruitori del lavoro in modalità agile, è necessario organizzare percorsi formativi, finalizzati ad incrementare specifiche competenze tecniche, organizzative e digitali. Poiché i sistemi e gli strumenti tecnologici sono in rapida e costante evoluzione, si deve favorire una formazione continua, valorizzando l’aggiornamento professionale costante.

Rimane fermo il diritto alla formazione obbligatorio in materia di tutela della salute dei lavoratori e di protezione dei dati.

Il datore di lavoro deve fornire per iscritto al lavoratore in modalità agile tutte le informazioni adeguate sui controlli che possono essere effettuati sul trattamento dei dati personali, come previsto dalla normativa vigente.

? Cosa può fare GruppoRES per voi?

Bisogna rispettare dunque la privacy e il trattamento dei dati anche nei contesti di riunioni e meeting da remoto, sessioni formative.

Facebook
Twitter
LinkedIn