Il Ministero della Salute ha pubblicato una nuova Ordinanza sulle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali. Tale Ordinanza è valida dal 1 aprile 2022 al 31 dicembre 2022, salvo specifiche disposizioni di legge vigilanti in materia.
? Qual è lo scopo di questa Ordinanza?
Si è inteso aggiornare e semplificare le misure di prevenzione per renderle coerenti con l’attuale situazione epidemiologica e per consentire lo svolgimento e la ripresa delle attività economiche e sociali, contrastando la diffusione del contagio. Per questo sono stati individuati dei principi generali, comprensivi di norme igieniche, misure comportamentali individuali e collettive, riguardanti l’utilizzo dei dispositivi di protezione e distanziamento, da adottare e osservare rigorosamente in tutte le attività economiche e sociali.
? Qual è l’ambito di applicazione?
Le presenti linee guida si applicano a tutela di tutti i fruitori delle attività e dei servizi appartenenti ai seguenti settori di attività:
- Ristorazione e cerimonie
- Attività turistiche e ricettive
- Cinema e spettacoli dal vivo
- Piscine termali e centri benessere
- Servizi alla persona
- Commercio
- Musei, archivi, biblioteche, luoghi della cultura e mostre
- Parchi tematici e di divertimento
- Circoli culturali, centri sociali e ricreativi
- Convegni, congressi e grandi eventi fieristici
- Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò
- Sagre e fiere locali
- Corsi di formazione
- Sale da ballo e discoteche
Specifichiamo che le presenti linee guida non entrano nel merito delle specifiche misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, a cui rispondono precise normative e protocolli vigenti.
? Testo normativo
Di seguito potete trovare il testo normativo di alcuni settori descritti nell’Ordinanza, inerenti ad alcuni nostri ambiti di pertinenza.
Servizi alla persona
Le presenti indicazioni si applicano al settore della cura della persona: servizi degli acconciatori, barbieri, estetisti e tatuatori.
Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.
Riorganizzare gli spazi, per quanto possibile in ragione delle condizioni logistiche e strutturali, per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione sia tra le singole postazioni di lavoro, sia tra i clienti.
È consentita la messa a disposizione, possibilmente in più copie, di riviste, quotidiani e materiale informativo a favore dell’utenza per un uso comune, da consultare previa igienizzazione delle mani.
L’operatore e il cliente, per tutto il tempo in cui, per l’espletamento della prestazione, devono mantenere una distanza inferiore a
1 metro, devono indossare, compatibilmente con lo specifico servizio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, una mascherina chirurgica o dispositivo che conferisce superiore protezione come gli FFP2 senza valvola a protezione delle vie aeree (fatti salvi, per l’operatore, eventuali ulteriori dispositivi di protezione individuale associati a rischi specifici propri della mansione).
Assicurare una adeguata igienizzazione delle superfici di lavoro prima di servire un nuovo cliente e una adeguata disinfezione delle attrezzature e accessori.
Favorire modalità di pagamento elettroniche, eventualmente in fase di prenotazione.
È consentito praticare massaggi senza guanti, purché l’operatore prima e dopo ogni cliente proceda al lavaggio e alla disinfezione delle mani e dell’avambraccio e comunque, durante il massaggio, non si tocchi mai viso, naso, bocca e occhi. Tale raccomandazione vale anche in caso di utilizzo di guanti monouso.
La doccia abbronzante tra un cliente ed il successivo deve essere adeguatamente aerata ed essere altresì pulita e disinfettata la tastiera di comando.
Sui lettini, abbronzanti e per il massaggio, evitare l’uso promiscuo di oggetti e biancheria: la struttura fornisce al cliente tutto l’occorrente al servizio. Anche tali lettini devono essere puliti e disinfettati tra un cliente e il successivo.
Commercio
Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.
Commercio al dettaglio.
Le presenti indicazioni si applicano al settore del commercio al dettaglio.
Prevedere regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare code e assembramenti di persone e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non sono soggette al distanziamento interpersonale; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. Favorire modalità di pagamento elettroniche.
Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti).
Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei comuni, che devono: assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell’area mercatale, la riorganizzazione degli spazi per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare code e assembramenti di persone; assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine,
ove necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale; individuare un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.
Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all’area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i comuni potranno contingentare l’ingresso all’area stessa.
Convegni, congressi e grandi eventi fieristici
Le presenti indicazioni si applicano a: convegni, congressi, convention aziendali ed eventi ad essi assimilabili. Tali indicazioni vanno integrate, in funzione dello specifico contesto, con quelle relative alla ristorazione (con particolare riferimento alle modalità di somministrazione a buffet).
Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio. Il numero massimo dei partecipanti all’evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre assembramenti di persone. Nel caso in cui l’evento sia frazionato su più sedi/padiglioni, fisicamente separati tra loro, è necessario individuare il numero massimo dei partecipanti per ogni sede/padiglione dell’evento. Conseguentemente devono essere utilizzati sistemi di misurazione degli accessi nonché di limitazione e scaglionamento degli accessi anche attraverso sistemi di prenotazione del giorno e dell’orario di ingresso, finalizzati a evitare assembramenti.
Riorganizzare gli spazi, per garantire l’accesso in modo ordinato, al fine di evitare code e assembramenti di persone. Se possibile
organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita.
Promuovere l’utilizzo di tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento ticket , compilazione di modulistica, stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti.
Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l’uso della mascherina secondo quanto previsto la normativa vigente.
I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, etc.) devono essere disinfettati prima dell’utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico.
Nelle aree poster/aree espositive, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.
Dovrà essere garantita la regolare igienizzazione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).
Corsi di formazione
Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative, diverse dalle attività scolastiche, educative, formative e universitarie di cui al decreto-legge n. 52/2021 e s.m.i., da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) compresi gli esami finali (teorici e/o pratici), le attività di verifica, di accompagnamento, tutoraggio e orientamento in gruppo e individuali.
Ad integrazione delle misure di carattere generale già descritte, si riportano di seguito alcune misure integrative di maggiore dettaglio.
Privilegiare, laddove possibile, l’organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo
intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, privilegiare l’utilizzo degli spazi esterni.
Gli spazi destinati all’attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), anche in relazione alle specificità del corso.
Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi delle singole attività.
La postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti.
Dovrà essere garantita la regolare igienizzazione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack ).
Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita
una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l’utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti (a titolo esemplificativo nel caso di cucine industriali e relative attrezzature specifiche), sarà necessario procedere alla igienizzazione frequente delle mani o dei guanti (se previsti).
Per gli allievi in stage presso terzi, si applicano le disposizioni/ protocolli della struttura/azienda ospitante. In presenza di più stagisti presso la medesima struttura/azienda e in attuazione di detti protocolli potrà essere necessario articolare le attività di stage secondo turni da concordare con l’allievo, il responsabile dell’azienda/struttura ospitante e/o tutor aziendale.
? Cosa può fare il GruppoRES per voi?
Potete scaricare qui un minikit riassuntivo dei principi generali da applicare al vostro settore economico e/o sociale.