Il Decreto Legge Fiscale 2021 introduce delle importanti modifiche alla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo 81/08).
? E’ istituito il SINP – Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione
Una banca dati, alimentata dagli organi di vigilanza, relativa alle sanzioni applicate nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta al fine di fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, relativamente ai lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici, e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.
? Non è previsto nessun adempimento diretto per le aziende private.
Art. 8 del D.lgs. 81/2008
? Le ispezioni in ambito di sicurezza sono affidate anche all’ispettorato del lavoro
L’attività ispettiva è stata potenziata poiché sono due gli enti competenti alle ispezioni: ASL/ATS e l’ispettorato del lavoro.
Art. 13 del D.lgs. 81/2008
Comma 1
“La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e’ svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio, dall’Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco […].”
? Sanzioni e sospensione dell’attività
L’attività viene sospesa se:
- almeno il 10% del personale è retribuito in nero o con contratto autonomo occasionale in assenza dei requisiti previsti dalla normativa . Decade dunque la soglia del 20% che avviava un procedimento di sospensione;
- per gravi violazioni in materia di sicurezza.
La sospensione dell’attività non sospende gli obblighi retributivi del personale e contributivi.
E’ prevista inoltre una somma sanzionatoria aggiuntiva nonché l’obbligo di ripristinare le condizioni di sicurezza e/o regolarizzare i lavoratori e la sanzione ordinaria.
Art. 14 del D.lgs. 81/2008
Comma 6 – Violazione in materia di antincendio
“Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.”
Comma 2 – Divieto di contratto con la PA e mantenimento degli obblighi contributivi e retributivi
“((Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.)). A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell’adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo. ((Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall’effetto del provvedimento di sospensione.))”
Comma 9 – Condizione per la revoca della sospensione
E’ condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’amministrazione che lo ha adottato:
1. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
2. l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
3. la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
4. nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
5. nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.
Comma 10 – Inottemperanza al provvedimento di sospensione
“Le somme aggiuntive sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.”
Comma 15 – Inottemperanza al provvedimento di sospensione
“Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.”
? Nuovo obbligo di comunicazione per il lavoro occasionale autonomo
L’avvio dell’attività del lavoratore autonomo deve essere comunicato in via preventiva all’ispettorato territoriale del lavoro o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni. In caso di violazione di tale obblighi, si applica una sanzione amministrativa da €500,00 a €2.500,00 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.
Art. 14 del D.lgs. 81/2008
Comma 1
“Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il ((pericolo per la salute)) e la sicurezza dei lavoratori […] senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ((ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa)), nonché’, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I. ((Con riferimento all’attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalità operative di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.)) […] Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I. Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.”
Comma 4
“I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.”
? Le novità sui Preposti
- obbligo per il datore di lavoro di individuare i preposti;
- possibilità di definire un riconoscimento economico per lo svolgimento del ruolo;
- divieto di far subire pregiudizi al preposto nello svolgimento dell’attività;
- obbligo negli appalti per l’appaltatore di comunicare al committente i nomi dei preposti.
Il preposto può intervenire con i lavoratori per modificare il comportamento non conforme e di interrompere l’attività dei lavoratori. In caso di rilevazione di problematiche dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, può interrompere temporaneamente l’attività e segnalare al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.
Art. 18 del D.lgs. 81/2008
Comma 1 – Svolgimento delle attività ed emolumento
“Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
[…]
b-bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;[…]”
Art. 19 del D.lgs. 81/2008
Comma 1 – Nuove funzioni
“In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti; […]
f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate; […]”
Art. 26 del D.lgs. 81/2008
Comma 8-bis – Appalti e nomina del preposto
“Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.”
? Le novità sulla formazione
Art. 37 del D.lgs. 81/2008
Comma 2
“[…] Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.”
Comma 7
“Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo.”
Comma 7-ter
“Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.”
Comma 5
“L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.”
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