Decreti Antincendio 01/09/2021: novità normativa

Il panorama della normativa antincendio è stato notevolmente cambiato ed aggiornato a fine del 2021, in quanto sono stati emanati tre decreti inerenti la normativa antincendio che hanno portato novità di impatto rispetto alla precedente normativa DM 10/03/98.

Il decreto “antincendio” del 1998 è stato abrogato da fine 2022, e non semplicemente aggiornato, in quanto il normatore ha volutamente diviso gli aspetti di manutenzione, da quelli di gestione operativa, da quelli di progettazione antincendio, in modo da poterli aggiornare nel futuro con più semplicità e prontezza in caso di necessità.

“Decreto Controlli”

Il Decreto Ministeriale DM 01/09/21 stabilisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio. 

entrata in vigore 25/09/2022

abrogato controllo semestrale;

controllo periodico e interventi di manutenzione indicati nelle norme e specifiche tecniche di riferimento (possono essere controlli settimanali, mensili, trimestrali…).

Tecnico manutentore qualificato:

I manutentori dovranno essere qualificati attraverso corsi ed esami, con corsi di aggiornamento periodici. I tecnici devono seguire un percorso formativo al termine del quale verranno sottoposti a valutazione dei requisiti dai VVF mediante prova scritta, orale e prova con simulazione.

Sono esonerati dal corso i manutentori che lavorano almeno da 3 anni, che possono richiedere di essere sottoposti direttamente alla valutazione.

“Decreto GSA (Gestione della sicurezza antincendio)”

Il Decreto Ministeriale 02/09/21 aggiorna il D.M. 10/03/98.

entrata in vigore 05/10/2022

❌ abrogato art. 3 comma 1, lettera f) – informazione e formazione sui rischi di incendio ai lavoratori;

❌ abrogato art. 5 – gestione dell’emergenza in caso di incendio;

❌ abrogato art. 6 – designazione degli addetti antincendio;

❌ abrogato art. 7 – formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;

introdotti nuovi obblighi per i piani di emergenza e planimetrie di evacuazione;

nuova classificazione rischio incendio: livello 1, 2 e 3 per allinearli al codice di prevenzione incendi. 

Gestione della sicurezza antincendio (GSA) in esercizio ed in emergenza:

Il datore di lavoro deve adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II del decreto.

La predisposizione del piano di emergenza è richiesta:

  • nei luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • nei luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
  • nei luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al DPR 151/2011.

Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopra indicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ma può adottare misure – presenti all’interno del documento di valutazione dei rischi – organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.

Vengono indicati alcuni requisiti essenziali che devono essere presenti nei piani di emergenza e nelle planimetrie di evacuazione.

Formazione degli addetti antincendio:

  • obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale;
  • obbligo di svolgimento della prova pratica di estinzione nei corsi di formazione di livello 1 (cioè, quelli che attualmente sono denominati corsi di formazione antincendio rischio basso), nonché in tutti i corsi di aggiornamento per addetti antincendio.

Ci sono tre tipologie di corsi di formazione:

  • corso di tipo “1-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 4 ore;
  • corso di tipo “2-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 8 ore;
  • corso di tipo “3-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 16 ore.

Le attività di formazione e di aggiornamento per gli addetti antincendio possono essere svolte in modalità FAD (formazione a distanza) solo per contenuti di carattere teorico. 

Il D.M. 02/09/21 precisa che i corsi di formazione per addetti antincendio, già programmati con i contenuti dell’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, ovvero entro il 5 aprile 2023.

Coloro che si sono aggiornati in base al precedente D.M. 10/03/98 dovranno aggiornarsi:

  • entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione
  • entro il 05/10/23, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto (cioè al 05/10/22) il corso di formazione per addetti antincendio (ai sensi del D.M. 10/03/98) o l’ultima attività di aggiornamento sono state svolte da più di 5 anni.

Requisiti dei docenti dei corsi antincendio:

Tutti i docenti dovranno possedere gli specifichi requisiti indicati dal decreto.

“Decreto Mini Codice”

Il Decreto Ministeriale 03/09/2021 aggiorna i criteri diretti ad individuare le misure per evitare  l’insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze, individuando le misure precauzionali di esercizio.

entrata in vigore 29/10/2022

❎ escluse le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo D.Lgs. 81/2008.

✅ per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio (pertanto che hanno determinati requisiti previsti nello specifico nel D.M.), i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio di attività, devono rispettare requisiti specifici riportati nell’allegato I del D.M;

✅ devono essere applicate (se presenti) le regole tecniche di prevenzione incendi che stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili (es. scuole, uffici, ospedali, centrali termiche, etc);

✅ per gli ulteriori luoghi di lavoro, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi).

 

Rivedi il webinar Decreti Antincendio 2021

Facebook
Twitter
LinkedIn