? Decreto Controlli
Il Decreto Ministeriale 01/09/21 stabilisce i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
?entrata in vigore 25/09/2022
❌ abrogato controllo semestrale;
✅ controllo periodico e interventi di manutenzione indicati nelle norme e specifiche tecniche di riferimento (possono essere controlli settimanali, mensili, trimestrali…).
Tecnico manutentore qualificato:
I manutentori dovranno essere qualificati attraverso corsi ed esami, con corsi di aggiornamento periodici. I tecnici devono seguire un percorso formativo al termine del quale verranno sottoposti a valutazione dei requisiti dai VVF mediante prova scritta, orale e prova con simulazione.
Sono esonerati dal corso i manutentori che lavorano almeno da 3 anni, che possono richiedere di essere sottoposti direttamente alla valutazione.
? Decreto GSA
Il Decreto Ministeriale 02/09/21 aggiorna il D.M. 10/03/98.
?entrata in vigore 05/10/2022
❌ abrogato art. 3 comma 1, lettera f) – informazione e formazione sui rischi di incendio ai lavoratori;
❌ abrogato art. 5 – gestione dell’emergenza in caso di incendio;
❌ abrogato art. 6 – designazione degli addetti antincendio;
❌ abrogato art. 7 – formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;
✅ introdotti nuovi obblighi per i piani di emergenza e planimetrie di evacuazione;
✅ nuova classificazione rischio incendio: livello 1, 2 e 3 per allinearli al codice di prevenzione incendi.
Gestione della sicurezza antincendio (GSA) in esercizio ed in emergenza:
Il datore di lavoro deve adottare le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II del decreto.
La predisposizione del piano di emergenza è richiesta:
- nei luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- nei luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- nei luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al DPR 151/2011.
Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi sopra indicati, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ma può adottare misure – presenti all’interno del documento di valutazione dei rischi – organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio.
Formazione degli addetti antincendio:
- obbligo di aggiornamento con cadenza quinquennale;
- obbligo di svolgimento della prova pratica di estinzione nei corsi di formazione di livello 1 (cioè, quelli che attualmente sono denominati corsi di formazione antincendio rischio basso), nonché in tutti i corsi di aggiornamento per addetti antincendio.
Ci sono tre tipologie di corsi di formazione:
- corso di tipo “1-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 1, della durata di 4 ore;
- corso di tipo “2-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 2, della durata di 8 ore;
- corso di tipo “3-FOR” per Addetti Antincendio in attività di livello 3, della durata di 16 ore.
Le attività di formazione e di aggiornamento per gli addetti antincendio possono essere svolte in modalità FAD (formazione a distanza) solo per contenuti di carattere teorico.
Il D.M. 02/09/21 precisa che i corsi di formazione per addetti antincendio, già programmati con i contenuti dell’allegato IX del D.M. 10 marzo 1998, sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.M. 2 settembre 2021, ovvero entro il 5 aprile 2023.
Coloro che si sono aggiornati in base al precedente D.M. 10/03/98 dovranno aggiornarsi:
- entro 5 anni dallo svolgimento del corso di formazione
- entro il 05/10/23, se alla data di entrata in vigore del nuovo decreto (cioè al 05/10/22) il corso di formazione per addetti antincendio (ai sensi del D.M. 10/03/98) o l’ultima attività di aggiornamento sono state svolte da più di 5 anni.
Requisiti dei docenti dei corsi antincendio:
Tutti i docenti dovranno possedere gli specifichi requisiti indicati dal decreto.
? Mini Codice
Il Decreto Ministeriale 03/09/2021 aggiorna i criteri diretti ad individuare le misure per evitare l’insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze, individuando le misure precauzionali di esercizio.
?entrata in vigore 29/10/2022
❎ escluse le attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili di cui al titolo IV del medesimo D.Lgs. 81/2008.
✅ per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio di attività, hanno requisiti specifici riportati nell’allegato I del D.M;
✅ le regole tecniche di prevenzione incendi stabiliscono i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per i luoghi di lavoro per i quali risultano applicabili (es. scuole, uffici, ospedali, centrali termiche, etc);
✅ per gli ulteriori luoghi di lavoro, i criteri di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio sono quelli riportati nel decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi).
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