NIS2 e gestione degli incidenti
Direttiva NIS2 e gestione degli incidenti di sicurezza che coinvolgono sistemi, servizi e dati personali sono temi centrali per quanto riguarda la cybersicurezza delle organizzazioni.
Comprendere quando un incidente deve essere notificato, a chi e con quali criteri, è essenziale per evitare ritardi, notifiche errate o omissioni che possono avere impatti rilevanti sotto il profilo normativo e organizzativo.
Questa articolo fornisce un riassunto guida sui processi di incident management, distinguendo tra NIS2 e GDPR.
Tabella dei Contenuti
Contesto normativo
Un punto chiave per le aziende che rientrano nel perimetro NIS2 è che da gennaio 2026 gli incidenti rilevanti devono essere notificati secondo quanto previsto dalla normativa.
Questo rende fondamentale disporre di processi strutturati, aggiornati e coerenti con il quadro regolatorio vigente.
La gestione degli incidenti in ambito NIS2 è un ambito in continua evoluzione. Linee guida, FAQ e determinazioni aggiornano progressivamente le modalità operative e le specifiche applicative.
Incidenti NIS2 e data breach GDPR: stesso ambito, problemi diversi
- NIS2: valuta l’impatto su continuità e sicurezza dei servizi/attività rilevanti (focus su operatività, resilienza, disponibilità).
- GDPR (data breach): valuta l’impatto sui dati personali (focus su riservatezza, integrità, disponibilità dei dati, e rischio per i diritti e le libertà delle persone).
Quando la notifica è obbligatoria (e quando può essere volontaria)
- un meccanismo di classificazione dell’evento (significativo / non significativo)
- una decisione tracciabile su:
- notifica obbligatoria
- oppure notifica volontaria
- oppure nessuna notifica (ma con motivazione documentata)
Approccio operativo: integrare NIS2 e data breach senza fare confusione
- L’evento compromette o può compromettere la continuità del servizio?
- C’è degrado significativo, indisponibilità, alterazione di sistemi critici?
- L’impatto riguarda attività/servizi che rientrano nel perimetro NIS2?
- Sono coinvolti dati personali?
- C’è stata violazione di riservatezza, integrità o disponibilità?
- Qual è il rischio per i diritti e le libertà delle persone?
Due esempi concreti che aiutano a capire
- Esempio 1 (tipico NIS2, non necessariamente GDPR):
In una struttura sanitaria, un attacco che altera la piattaforma software per la gestione della farmacia centrale può essere un incidente significativo per la continuità di un servizio essenziale. Ma potrebbe non coinvolgere dati personali (o coinvolgerli in modo non rilevante).
→ Potenziale notifica NIS2, non automaticamente data breach GDPR. - Esempio 2 (tipico GDPR, non necessariamente NIS2):
Un attacco che compromette i dati del personale gestiti da un fornitore di servizi amministrativi impatta sui dati personali, ma non incide sui servizi essenziali/relevanti erogati dall’organizzazione in ambito NIS2.
→ Potenziale data breach GDPR, non automaticamente incidente significativo NIS2.
Governance: chi deve essere coinvolto e chi decide
- Coinvolgimento del DPO (o Referente Privacy dove non presente) nella valutazione degli impatti privacy
- Valutazione e decisione del Titolare del trattamento sulle implicazioni sui dati personali
- Flussi di approvazione coerenti con gli organi direttivi (in particolare quando serve una notifica formale)
- Un modello “flessibile ma coerente”: adattato al settore e alla governance interna, ma con passaggi minimi sempre garantiti
Per evitare ritardi, notifiche inutili o omissioni, la regola d’oro è questa: un unico processo di gestione incidenti, due valutazioni distinte (continuità/servizi NIS2 e dati personali GDPR).
Il risultato migliore si ottiene quando IT/Security e funzione privacy lavorano con una regia condivisa: DPO/Referente Privacy coinvolto per tempo e Titolare che assume le decisioni sulle implicazioni per i dati personali, con tracciabilità e responsabilità chiare.
A questo link il file rilasciato dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale:
definizione-del-processo-di-gestione-degli-incidenti-di-sicurezza-informatica