COVID 19 : chiarimenti sull’utilizzo delle mascherine DPI.

Guarda l’ infografica per chiarire quali sono le mascherine utilizzabili.

A seguito della emanazione della Nota interpretativa del Ministero della Salute (prot. 3572 del 18/3/2020), che ha chiarito alcuni aspetti del Decreto legge 17/03/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori”, proponiamo questo specchietto riepilogativo che chiarisce (a meno di indicazioni regionali diverse in altre zone):

– in quali casi è possibili utilizzare i vari DPI, in base alle certificazioni e le distanze di sicurezza
– se le mascherine chirurgiche sono equiparate alle mascherine DPI FFPx
– se le mascherine chirurgiche o le mascherine DPI devono avere il marchio CE e il numero della norma di riferimento.

Infografica riepilogativa mascherine DPI – scarica e guarda.

 

Di seguito riportiamo gli stralci normativi:

Decreto legge 17/03/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori”

Il Decreto-legge (DL) 18 del 17/3/2020 infatti, agli art. 15 e 16 stabilisce nuove disposizioni rispettivamente, per la produzione e l’immissione in commercio sia di mascherine chirurgiche che di DPI.
In particolare, l’art. 15 introduce disposizioni derogatorie e precisa le caratteristiche tecniche ed i requisiti di sicurezza delle mascherine e di DPI prodotte ed immesse in commercio nel corso dell’attuale situazione emergenziale, nonché il relativo iter procedurale autorizzativo da seguire.
L’art. 16 distingue le misure protettive che lavoratori e collettività sono tenuti ad adottare.
La successiva Nota interpretativa del Ministero della Salute (prot. 3572 del 18/3/2020), precisa, soprattutto, l’ambito di applicazione dell’art. 16 e, in particolare, la distinzione tra le misure previste a favore dei lavoratori e quelle previste a favore della collettività; per i primi (LAVORATORI) è prescritto l’usi degli specifici dispositivi di sicurezza, per la collettività sono sufficienti mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle normative vigenti, che assicurino di non determinare danni o rischi aggiuntivi.
Per la produzione e l’immissione in commercio delle mascherine in uso alla collettività, è precisato, inoltre, che non si applica l’iter procedurale autorizzativo previsto dall’art. 15 dello stesso DL 18/2020.
Pertanto, è possibile produrre e immettere in commercio mascherine chirurgiche destinate agli operatori sanitari e sociosanitari o DPI destinati a tutti gli altri lavoratori tuttora autorizzati a svolgere la propria attività e non in condizione di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro se e solo se esse hanno caratteristiche di protezione identiche a quelle certificate.
Le altre tipologie di mascherine, non idonee, per caratteristiche tecniche e capacità protettive, ad essere destinate agli operatori sanitari o ai lavoratori in attività, possono essere utilizzate solo dagli altri cittadini che intendano usarle a scopo precauzionale, a condizione che rispettino le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre norme precauzionali, proprio in considerazione della loro limitata capacità protettiva ai fini del contagio da Covid19.

Art. 15 (Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale)

1. Fermo quanto previsto dall’articolo 34 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, per la gestione dell’emergenza COVID-19, e fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine
chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.

2. I produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’Istituto superiore di sanità una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche delle mascherine e dichiarano che le stesse rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’Istituto superiore di sanità ogni elemento utile alla validazione delle mascherine chirurgiche oggetto della stessa. L’Istituto superiore di sanità, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza delle mascherine chirurgiche alle norme vigenti.

3. I produttori, gli importatori dei dispositivi di protezione individuale di cui al comma 1 e coloro che li immettono in commercio, i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’INAIL una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, attestano le caratteristiche tecniche dei citati dispositivi e dichiarano che gli stessi rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’INAIL ogni elemento utile alla validazione dei dispositivi di protezione individuale oggetto della stessa. L’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato nel presente comma, si pronuncia circa la rispondenza dei dispositivi di protezione individuale alle norme vigenti

4. Qualora all’esito della valutazione di cui ai commi 2 e 3 i prodotti risultino non conformi alle vigenti norme, impregiudicata l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore ne cessa immediatamente la produzione e all’importatore è fatto divieto di immissione in commercio.

Art. 16 (Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività)

1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.

2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale sono autorizzati all’utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull’immissione in commercio.

Vai all’avviso informativo della Regione Lombardia – Coronavirus: richiesta di disponibilità alle aziende e indicazioni tecniche per la produzione di mascherine e dispositivi di protezione individuale (DPI).

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