Manutentori antincendio qualificati
Dopo un periodo prolungato di rinvii e aggiustamenti normativi, il sistema di qualificazione dei tecnici manutentori antincendio arriva alla sua piena attuazione.
La Circolare del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco n. 14644 del 10 settembre 2025 mette formalmente fine alla stagione delle proroghe e avvia il regime ordinario di qualificazione.
Il 25 settembre 2026 rappresenta l’ultima data utile del regime transitorio: dal 26 settembre 2026 le attività di manutenzione dei presidi antincendio potranno essere svolte esclusivamente da professionisti qualificati e iscritti nell’elenco ufficiale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, tramite portale informatico nazionale.
Tabella dei Contenuti
Il quadro normativo: D.M. 1 settembre 2021 (“Decreto Controlli”)
Con il D.M. 1 settembre 2021 (“Decreto Controlli”) è stato ridefinito il sistema di riferimento per controllo e manutenzione di impianti e attrezzature antincendio:
- sono stati introdotti criteri uniformi per programmare ed effettuare i controlli periodici;
- è stata confermata la responsabilità del datore di lavoro nel mantenere efficienti i presidi antincendio presenti nelle attività;
- è stato previsto l’obbligo di affidare la manutenzione a tecnici manutentori antincendio qualificati, dopo il superamento di un esame presso i Vigili del Fuoco.
Il Decreto Controlli ha definito i criteri generali per la manutenzione dei sistemi e delle attrezzature di sicurezza antincendio, in attuazione dell’art. 46, comma 3, lett. a), punto 3 del D.Lgs. 81/2008.
L’articolo 4 stabilisce che i presidi antincendio possano essere manutenuti soltanto da tecnici qualificati, previa verifica dei requisiti richiesti e superamento dell’esame presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
Le proroghe fino alla scadenza del 25/09/2026
L’applicazione effettiva dell’obbligo di qualificazione non è stata immediata, ma è stata oggetto di diversi rinvii:
- D.M. 1/9/2021: prima decorrenza fissata al 25/09/2022;
- D.M. 15/09/2022: spostamento al 25/09/2023;
- D.M. 31/08/2023: ulteriore rinvio al 25/09/2024;
- D.M. 13/09/2024: nuova scadenza al 25/09/2025;
- D.M. 15/07/2025: definizione della scadenza finale al 25/09/2026.
Con il D.M. 15 luglio 2025 viene quindi fissata l’ultima data del regime transitorio, mentre la Circolare DCPREV n. 14644/2025 precisa che si tratta dell’ultima proroga disponibile: dal 26 settembre 2026 potranno operare solo tecnici dotati di attestato di qualificazione rilasciato ai sensi del D.M. 1/9/2021.
La stessa circolare chiarisce inoltre che non sono previste ulteriori proroghe: dal 26/09/2026 la manutenzione antincendio potrà essere affidata unicamente a tecnici qualificati e registrati nel portale informatico nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
La circolare VVF del 10 settembre 2025
La circolare DCPREV prot. n. 14644 del 10 settembre 2025 della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica:
- conferma l’assenza di ulteriori proroghe del regime transitorio;
- attesta che sono state completate le attività necessarie per rendere operativo il sistema (piattaforma informatica nazionale, rete delle sedi d’esame, definizione del quadro formativo);
- dichiara conclusa la fase transitoria e ribadisce che dal 26 settembre 2026 potranno svolgere attività di manutenzione antincendio solo i tecnici manutentori antincendio qualificati.
Le gestioni manuali o solo cartacee vengono superate a favore di un modello digitale, con tracciabilità e criteri uniformi su tutto il territorio nazionale.
Nulla Osta Transitori (NOT): durata e termine ultimo
La circolare dedica un passaggio specifico ai Nulla Osta Transitori (NOT), ossia gli atti che hanno consentito ai tecnici di svolgere attività di manutenzione in attesa della qualifica definitiva:
- i NOT già rilasciati mantengono la loro validità per un anno dalla data di emissione, ma in ogni caso non oltre il 25 settembre 2026;
- i NOT emessi dopo il 25 settembre 2025 hanno comunque scadenza automatica il 25 settembre 2026, indipendentemente dalla data di rilascio.
Dal 26 settembre 2026, qualsiasi intervento di manutenzione sui presidi antincendio eseguito senza l’attestato di qualificazione previsto dal D.M. 1 settembre 2021 costituisce violazione delle disposizioni del D.M. 1/9/2021.
Cosa cambia per manutentori, imprese e committenti
Con la piena attuazione del sistema, si determinano effetti concreti per tutte le figure coinvolte:
- i tecnici manutentori devono concludere il percorso di qualificazione entro il 25 settembre 2026;
- le imprese di manutenzione sono chiamate a verificare che il proprio personale sia iscritto negli elenchi ufficiali e disponga di attestato rilasciato dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- i committenti, pubblici e privati, devono accertare che i tecnici incaricati siano in possesso di attestato di qualificazione e risultino effettivamente presenti nel registro pubblico dei manutentori qualificati.
Come procedere per i committenti
In fase di affidamento delle attività di manutenzione antincendio, sarà necessario assicurarsi che il fornitore utilizzi esclusivamente tecnici manutentori qualificati, verificando in concreto che:
Siano in possesso dell’attestato di qualificazione
Attestato rilasciato dai Vigili del Fuoco a seguito dell’esame previsto dal D.M. 1/9/2021, che è opportuno acquisire quale evidenza dell’idoneità tecnico-professionale del manutentore.
Risultino iscritti nell’elenco nazionale dei manutentori qualificati
Il nominativo di ogni tecnico che interviene nelle vostre sedi deve comparire nell’elenco pubblico che sarà consultabile tramite il portale ufficiale.
Siano abilitati per i presidi effettivamente presenti nel luogo di lavoro
Occorre verificare che le abilitazioni riportate nell’attestato coprano tutti gli impianti e le attrezzature da manutenere (es. estintori, idranti, sistemi di rivelazione, impianti di spegnimento, ecc.).
Operino sulla base di contratti che riportano esplicitamente tale requisito
Nei capitolati o negli ordini è opportuno inserire una clausola che preveda l’uso esclusivo di tecnici manutentori antincendio qualificati ai sensi del D.M. 1/9/2021, con possibilità per il committente di richiedere in qualsiasi momento la relativa documentazione.
È opportuno verificare fin d’ora che i manutentori a cui sono affidati i servizi di manutenzione antincendio siano qualificati e in possesso dei requisiti richiesti, adeguando contratti e procedure interne al nuovo regime che diventerà pienamente operativo dal 26 settembre 2026.