Con l’approvazione della Legge Anticorruzione novità anche in ambito 231 e 37001.

ddl anticorruzione

Il 18 dicembre 2018 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il il cd. DDL Anticorruzione recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.

Le modifiche previste dal DDL Anticorruzione, impatteranno su tutte quelle organizzazioni che abbiano implementato o intendano implementare un modello di prevenzione dei reati secondo il Decreto 231/2001 ed i soggetti che intendono implementare un sistema di gestione per la prevenzione della corruzione ISO 37001.

La normativa introduce misure in materia di contrasto ai reati contro la pubblica amministrazione, di prescrizione e di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici e delle fondazioni, con particolare riferimento al loro finanziamento. L’intervento normativo incide anche sul testo del Codice Penale e del Codice di Procedura Penale, nonché del Codice Civile.

Ecco, in sintesi, le principali novità:

1. Viene introdotta la c.d. Daspo per corrotti e corruttori: si introduce la misura della c.d. Daspo a vita per corrotti e corruttori, ovvero l’incapacità a vita di contrattare con la P.A. (per i soggetti privati, in particolare gli imprenditori) e l’interdizione perpetua dai pubblici uffici per i pubblici ufficiali.
In particolare, viene modificato l’art. 32 quater del Codice Penale “Casi nei quali alla condanna consegue la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione”, stabilendo dei reati contro la P.A. nei quali alla condanna consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Viene in parte riformato l’istituto della prescrizione del reato, attraverso la modifica degli articoli 158, 159 e 160 del Codice Penale. In sintesi:

I. nell’ipotesi di commissione di reato continuato (ovvero di reato commesso da chi, con più azioni od omissioni esecutive di uno stesso disegno criminoso, commette – anche in tempi diversi – più violazioni della stessa norma o diverse disposizioni di legge) il termine di decorrenza della prescrizione coincide con il giorno di cessazione della continuazione. In sostanza, viene previsto un unico termine a partire dall’ultimo atto criminale: se, ad esempio, il corruttore consegna denaro al corrotto ogni mese, il termine per la prescrizione inizierà a decorrere dall’ultimo pagamento, senza quindi contare i precedenti pagamenti e il reato verrà considerato come unitario.
II. sospensione del corso della prescrizione dalla data di pronuncia della sentenza di primo grado (sia essa di condanna o di assoluzione) o dal decreto di condanna, fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o alla data di irrevocabilità del citato decreto.
In particolare, la riforma della prescrizione entrerà in vigore dal 1° gennaio 2020.

3. Viene introdotta la figura dell’agente sotto copertura, strumento già raccomandato da diverse convenzioni internazionali, prima fra tutte la convenzione UNCAC delle Nazioni Unite. Si pone sulla scia di quelle prassi che il nostro Paese sta introducendo ispirandosi al “modello americano”.

4. Viene riformato il reato di “corruzione tra privati” di cui agli artt. 2635-2635-bis c.c. rispetto al quale viene eliminata la procedibilità esclusivamente a querela della persona offesa, espandendo quindi la procedibilità d’ufficio a tutti i casi di corruzione tra privati.

5. Viene ampliato l’ambito applicativo e vengono inasprite le pene accessorie conseguenti alla condanna per reati contro la P.A. Si fa riferimento, ad esempio, all’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione e all’interdizione dai pubblici uffici, che vengono rese perpetue in caso di condanna superiore a 2 anni di reclusione. L’interdizione dai pubblici uffici permane anche in caso di riabilitazione del condannato, per ulteriori 7 anni. L’incapacità di contrattare con la p.a. è introdotta anche come misura interdittiva, da applicare all’imputato prima della condanna.

6. Viena aumentata la durata delle sanzioni interdittive che possono essere comminate alle società e agli enti riconosciuti amministrativamente responsabili di una serie di reati contro la P.A.; aumenta la pena per il delitto di corruzione per l’esercizio della funzione.

7. Vengono introdotti sconti di pena e una speciale clausola di non punibilità per chi denuncia volontariamente e fornisce indicazioni utili per assicurare la prova del reato e individuare eventuali responsabili.

8. Viene eliminata la possibilità di donazioni anonime a partiti, fondazioni o altri organismi politici: ogni donazione superiore ai 500 euro dovrà essere trasparente, con pubblicazione del nome del donatore.

9. È prevista la possibilità di perseguire, senza una richiesta del Ministro della Giustizia e in assenza di una denuncia di parte, i cittadini italiani o stranieri che commettono alcuni reati contro la P.A. all’estero.

10. Viene abrogata la fattispecie penale del millantato credito.

Scarica qui la normativa di riferimento
DDL Anticorruzione recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.

 

 

 

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