Cosa devono fare datore di lavoro e medico competente in caso di lavoratori “fragili “ o “ipersuscettibili” al COVID19?
Per rispondere ai quesiti posti, è necessario andare ad individuare le indicazioni normative ad oggi presenti.
Il decreto Cura Italia DL 17/03/2020, n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” all’art. 26 comma 2, prevede:
“2. Fino al 30 aprile ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilita’ con connotazione di gravita’ ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché’ ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità’ sanitarie, e’ equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9. “
Pertanto, solo per questi lavoratori specifici, il medico di medicina generale (MMG) (i così detti medici di base) rilasceranno il certificato di malattia. Il MMG dovrà specificare, nel campo diagnosi ogni dato utile per fare emergere la gravità del quadro clinico della patologia da cui sono affetti, in quanto è effettivamente l’unico che può disporre il periodo di assenza per “malattia” del lavoratore, anche su segnalazione del MC (ma sarà alla fine il MMG sempre a decidere).
Il protocollo condiviso tra sindacati e governo del 14/03/2020 (Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro) specifica:
“Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie”
Il protocollo di regolamentazione prevede che sia il medico competente a segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità patologie attuali o pregresse dei dipendenti, affinché l’azienda prenda provvedimenti (nel rispetto della privacy).
Il medico competente in questo ambito non può stabilire nulla di concreto (non è possibile esprimere un vero e proprio giudizio di idoneità) ma solo indicare e suggerire al datore di lavoro l’eventuale lavoratore “fragile” e i possibili provvedimenti da mettere in atto sul luogo di lavoro, fermo restando che la decisione finale spetta all’azienda.
Non è però ancora chiaro come individuare il lavoratore fragile.
L’Istituto Superiore di Sanità (ISS) in data 13 marzo, nella pubblicazione “Report sulle caratteristiche dei pazienti deceduti positivi a Covid-19 in Italia” ha riportato le percentuali dei pazienti deceduti che presentavano anche altre problematiche (es Ipertensione, diabete, cardiopatia, ecc).
Da questo documento si potrebbero evincere quali potrebbero essere i lavoratori “Fragili”, anche se non è specificatamente indicato.
Alcune regioni o ASL, a macchia di leopardo, stanno provando a dipanare la matassa (o a ingarbugliarla maggiormente…), dando utili indicazioni o chiarimenti, che pur relegati ad un ambito regionale specifico, in assenza di altre indicazioni possono ritenersi valide guide.
La Regione Veneto – Direzione prevenzione, Indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari (REV.9 del 26/03/2020) riporta:
Tutela del lavoratore “fragile”
Le previsioni del protocollo nazionale di regolamentazione condiviso con le parti sociali in data 14 marzo 2020, in base al quale spetta al Medico Competente segnalare all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei lavoratori, risultano inapplicabili nelle forme previste.
Le principali motivazioni consistono
-non solo nelle evidenti esigenze di tutela della privacy e di rispetto del segreto professionale
-ma anche nel fatto che situazioni di particolare fragilità potrebbero derivare da condizioni cliniche non correlabili all’attività professionale, oppure non note al Medico Competente,
-così come potrebbero appartenere a lavoratori non soggetti a sorveglianza sanitaria.
Per l’individuazione di situazioni di particolare fragilità, in assenza di ulteriori indicazioni di livello nazionale, si ritiene che i criteri siano quelli generali stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 08 marzo 2020 (…a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita…) e successivamente precisati dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (…del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischi derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita…).
Tuttavia, non essendo possibile, se non ricorrendo ad improprie semplificazioni, fornire indicazioni applicabili alla complessità di ogni singolo caso, si ritiene opportuno che il Medico Competente individui la forma di tutela più appropriata per ciascun soggetto a rischio. Si precisa comunque che in questo ambito non si ritiene applicabile, non ricorrendone le condizioni, l’espressione di un giudizio di non idoneità temporanea alla mansione specifica, ad eccezione degli ambienti di lavoro sanitari, esclusi dal campo di applicazione del presente documento.
Pertanto, la regione Veneto ritiene che spetti al lavoratore “fragile”, anche se asintomatico, rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale (Medico di base) al fine di ottenere la certificazione, e quindi l’unico obbligo rimanente al datore di lavoro (assieme al medico competente) risulta quello di informare i propri lavoratori.
La direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità del FVG ha emanato una circolare in data 20/03/2020 “Nuovo Coronavirus (Sars-Cov-2) – Indicazioni operative per il Personale PSAL”, indicando anche qualche altro elemento (es patologie cardiovascolari, malattie respiratorie croniche…) per individuare il lavoratore fragile:
Soggetti “fragili”
In relazione a quanto indicato nel “Protocollo condiviso tra le parti sociali” del 14 marzo 2020, la comunicazione dei dati sanitari (patologie attuali o pregresse) da parte del medico competente ai datori di lavoro per individuare i soggetti iper-suscettibili non appare deontologicamente corretta in assenza di specifica autorizzazione; il medico competente e il datore di lavoro comunicheranno a tutti i lavoratori le seguenti possibilità:
1) il lavoratore con patologie che determinano immunodepressione, patologie cardiovascolari importanti, malattie respiratorie croniche o altre che determinano iper-suscettibilità alle infezioni può rivolgersi al medico curante per una valutazione dello stato di salute e gli eventuali provvedimenti del caso;
2) il lavoratore con le patologie croniche suindicate può comunicare di iniziativa al datore di lavoro di essere “iper-suscettibile” senza comunicare la diagnosi; il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente e il RSSP dovrà individuare quelle postazioni di lavoro/mansioni dove è assente o improbabile il superamento della distanza interpersonale e a valutare l’assegnazione di DPI respiratori;
3) il lavoratore richiede la visita prevista dall’art. 41 comma 2, lettera c) e viene valutata dal medico competente l’idoneità alla mansione.
La scelta tra promuovere in via prioritaria una o l’altra delle due ultime opzioni descritte dovrà essere fatta dai datori di lavoro e loro collaboratori sanitari e tecnici in base alla conoscenza del contesto lavorativo specifico e dello stato di salute dei dipendenti stessi (specifica conoscenza della popolazione lavorativa da parte del medico, anche tramite accesso alle cartelle sanitarie, possibilità di riorganizzazione di postazioni di lavoro separate, contingentamento e turnazione ingressi e accesso mensa, disponibilità di DPI, etc.).
Il lavoratore in condizione di grave disabilità o affetto da alcune malattie potrà avvalersi di alcuni benefici di tutela, riportati al secondo comma dell’Art. 26 del Decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato).
Il quadro è quindi ora un po’ più chiaro, anche se non vi sono indicazioni a livello generale specifiche.
Anche se non possono considerarsi fonti normative, sono state redatte da alcune associazioni di Medici competenti/del lavoro:
– SIML (Società Italiana di Medicina del Lavoro)
– ANMA (Associaz. Naz. Medici d’Azienda e Competenti)
documenti che riflettono quanto sopra riportato nell’articolo, aggiungendo ulteriori interpretazioni, indicazioni su chi è lavoratore fragile, e indicazioni pratiche su come procedere.
Riportiamo in allegato i due documenti (da noi evidenziati), con l’ipotesi della bozza di comunicazione da fornire ai lavoratori.
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COVID-19: GESTIONE DEL LAVORATORE “FRAGILE”- ANMA– scarica e leggi. |
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COVID-19: GESTIONE DEL LAVORATORE “FRAGILE”- ANMA allegati – scarica e leggi. |
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