Con una recente sentenza le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Cassazione Sez.Unite 28 aprile 2020, n. 13178) hanno chiarito le circostanze in cui viene a configurarsi il reato di “illecita concorrenza con minaccia o violenza” previsto dall’art. 513-bis c.p. e ricompreso nel catalogo dei reati presupposto di responsabilità amministrativa dell’ente ex D.lgs. 231/2001, in particolare all’articolo 25-bis 1 “Delitti contro l’industria e il commercio”.
In particolare, il quesito posto alle Sezioni Unite è il seguente:
“per la configurazione del reato di cui sopra, è necessario il compimento di condotte illecite tipicamente concorrenziali o, invece, è sufficiente anche il solo compimento di atti di violenza o minaccia comunque idonei a contrastare od ostacolare l’altrui libertà di concorrenza?”
Dopo aver ripercorso i diversi orientamenti giurisprudenziali sul punto, le Sezioni Unite hanno concluso enunciando il seguente principio di diritto: “ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 513-bis c.p. è necessario il compimento di atti di concorrenza che, posti in essere nell’esercizio di un’attività commerciale, industriale o comunque produttiva, siano connotati da violenza o minaccia e idonei a contrastare od ostacolare la libertà di autodeterminazione dell’impresa concorrente”.