Come preannunciato in uno dei nostri precedenti articoli, il sistema di tracciabilità dei rifiuti Sistri è stato definitivamente abolito con la conversione in legge del Decreto Legge “Semplificazioni”.
In sostituzione del Sistri, l’istituzione del «Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti», le cui modalità di funzionamento e sanzioni saranno definite con futuro decreto.
Qualche novità rispetto ai soggetti che saranno tenuti all’iscrizione a questo registro:
- Produttori di rifiuti pericolosi
- Rifiuti non pericolosi: tutti i soggetti dell’art.183 co.3 D.Lgs.152/06 (quindi produttori pericolosi + produttori non pericolosi da attività artigianali, industriali e da trattamento rifiuti, esclusi produttori iniziali < 10 dipendenti)
- Enti ed imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti
- Enti ed imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale
- Commercianti o intermediari di rifiuti pericolosi
- Consorzi recupero / riciclaggio
Spetterà al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare, l’approvazione di un decreto che definisca le modalità di organizzazione e funzionamento del Registro Elettronico Nazionale, le modalità di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intenderanno farlo volontariamente, nonché tutti gli adempimenti dei soggetti medesimi.
L’iscrizione al Registro Elettronico comporterà il versamento di un diritto di segreteria e di un diritto di iscrizione annuale al fine di garantire l’integrale copertura dei costi di finanziamento del sistema.
Ovviamente saranno previste delle sanzioni per i soggetti inadempienti.
Fino al momento in cui non diventi pienamente operativo il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti, la tracciabilità dei rifiuti è assicurata da:
•Compilazione del registro di carico e scarico rifiuti (modello A e B);
•Compilazione del formulario di identificazione rifiuti;
•Presentazione del MUD