GREEN PASS NEL SETTORE LAVORATIVO PRIVATO

Le nostre FAQ per orientarsi nell’obbligo di green pass anche per i lavoratori del settore privato (ad esclusione del settore sanitario e scolastico)

FAQ AGGIORNATE AL 14/02/2022

1.QUANDO E’ INIZIATO L’OBBLIGO DI VERIFICA GREEN PASS NEL LUOGO DI LAVORO E QUANDO FINIRA’?

L’obbligo del green pass base varrà dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 Marzo 2022, termine di cessazione dello stato di emergenza (salvo ulteriori proroghe). Per i soggetti ultra 50enni fino al 15 giugno 2022 permarrà l’obbligo del super green pass (in attesa di chiarimenti).

2.COSA E’ OBBLIGATORIO?

A chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19 (valida). Per i soggetti ultra 50enni è previsto il green pass rafforzato (quindi da vaccinazione o da guarigione).

Tale obbligo si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di cui sopra, anche sulla base di contratti esterni. L’obbligo riguarda anche il datore di lavoro.

L’obbligo non si applica per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale (è stata recentemente prevista la digitalizzazione del certificato di esenzione che sarà trasformato in QR CODE).

3.L’OBBLIGO DEL GREEN PASS CONSENTE DI EVITARE L’APPLICAZIONE IN AZIENDA DEI PROTOCOLLI DI SICUREZZA (ES. MASCHERINE, DISTANZIAMENTO)?

No, le misure previste dal protocollo nazionale permangono, in quanto il Green Pass non elimina i rischi di contagio.

Anche in caso di eventuale cessazione dello stato di emergenza, ed in assenza di successiva specifiche regole, è opportuno mantenere in essere le misure di protezione prioritarie, in considerazione:
-di quanto previsto dall’ Art. 2087 del Codice Civile relativo alla Tutela delle condizioni di lavoro, secondo cui l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro;
-della conseguente necessità di adottare una serie di azioni che vanno ad integrare il documento di valutazione dei rischi (DVR), atte a prevenire il rischio di infezione SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro, che persisterà ovviamente anche dopo l’eventuale termine formale dello stato di emergenza sanitaria;

4.CHI DEVE VERIFICARE IL RISPETTO DELL’OBBLIGO?

L’obbligo di verifica del rispetto delle prescrizioni è in capo al datore di lavoro o suo delegato (con nomina ad incaricato/autorizzato). In caso di soggetti esterni, la verifica delle prescrizioni è in capo anche al datore di lavoro del soggetto esterno. Per i somministrati la verifica è in capo all’utilizzatore.

5.COME DEVE ESSERE VERIFICATO IL RISPETTO DELL’OBBLIGO?

I datori di lavoro devono definire, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 possono essere effettuate con la APP dedicata (Verifica C19), scegliendo la modalità base o rafforzata a seconda del contesto di riferimento.

Si raccomanda fortemente la redazione di una procedura interna di verifica al fine di comprovare il rispetto di tale disposizione.

Si precisa che sono disponibile ulteriori modalità di verifica differenti all’APP Verifica C19, quali ad esempio la verifica tramite portale INPS.

6.COME DEVONO ESSERE STRUTTURATE LE VERIFICHE “A CAMPIONE”?

Al momento non risultano definite specifiche indicazioni o chiarimenti in merito da parte del Governo.

7.COME DEVONO ESSERE INDIVIDUATI GLI INCARICATI ALL’ACCERTAMENTO DEL RISPETTO DEGLI OBBLIGHI?

E’ necessario un atto formale, che contenga anche le istruzioni per l’effettuazione dei controlli. Poiché l’attività di controllo prevede necessariamente un trattamento di dati personali, si raccomanda di formalizzare una nomina ad autorizzato al trattamento dei dati contenente un accordo di riservatezza e le istruzioni necessarie per effettuare l’attività anche dal punto di vista della riservatezza.

8.SE UN LAVORATORE COMUNICA DI NON ESSERE IN POSSESSO DEL GREEN PASS COSA ACCADE?

Nel caso in cui un lavoratore comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificati fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione ne’ altro compenso o emolumento, comunque denominato

9.IN ASSENZA DI CONTROLLI ALL’ACCESSO, SE UN LAVORATORE DOVESSE ESSERE INDIVIDUATO ALL’INTERNO DELL’AZIENDA IN ASSENZA DI GREEN PASS QUALI CONSEGUENZE POTREBBERO ACCADERE?

L’accesso da parte di dipendenti o personale esterno nei luoghi di lavoro in violazione degli obblighi, è punito con una sanzione che può essere irrogata dal Prefetto;  restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore.

In caso di violazione delle disposizioni in capo ai datori di lavoro o di mancata adozione delle misure organizzative è prevista una sanzione amministrativa.

10.COME DEVE PORSI UN’AZIENDA NEI CONFRONTI DI CHI NON HA IL VACCINO/GREEN PASS?

L’azienda non può venire a conoscenza se il lavoratore sia vaccinato o meno. Il decreto prevede la verifica del possesso di un Green pass/super green pass valido, senza che l’azienda debba/possa venire a conoscenza della modalità con cui si è ottenuto il pass (es. vaccinazione o guarigione). L’azienda deve attuare le opportune verifiche affinchè non sia consentita la presenza di lavoratori (propri o altrui) privi di green pass nei propri luoghi di lavoro.

11.IL LAVORATORE SPROVVISTO DI GREEN PASS SARÀ AVVANTAGGIATO RISPETTO AGLI ALTRI PERCHÉ POTRÀ LAVORARE SEMPRE IN SMARTWORKING?

La valutazione in merito alla possibilità di consentire al personale privo di Green Pass di rendere la prestazione lavorativa in smart working è a discrezione dell’azienda, in accordo con i lavoratori coinvolti: pertanto non vi è un obbligo di attuazione dello smart working. Si ricorda comunque che il protocollo anticontagio per i luoghi di lavoro prevede la forte raccomandazione di utilizzare lo smartworking quale misura anticontagio.

12.L’AZIENDA PUÒ “OBBLIGARE” ANCHE I “NO-VAX” A RECARSI IN UFFICIO CON LA STESSA FREQUENZA DEI VACCINATI?

L’azienda non può sapere se un lavoratore è “no-vax”. Ricordiamo come la previsione del decreto sia la verifica del possesso del green pass, non dell’effettuazione del vaccino né tantomeno delle opinioni politico-culturali del lavoratore.

In ogni caso, l’azienda non può obbligare un lavoratore sprovvisto del green pass a recarsi in azienda, in quanto non potrebbe entrarvi.

13.CONSIDERATO CHE I CONTROLLI POSSONO ESSERE FATTI “A CAMPIONE” SAREBBE QUINDI POSSIBILE ISTITUIRE UN “REGISTRO” PER POTER EFFETTUARE CONTROLLI SOLO SU CHI NON È VACCINATO?

No, l’azienda non può sapere chi è vaccinato e chi non lo è e non può conservare ovviamente tale dato. Non  è consentita nemmeno la registrazione di dati relativi al green pass (es. possesso, data di scadenza, fotocopie, etc)

14.L’AZIENDA PUÒ RICHIEDERE UNA FOTOCOPIA/COPIA/FOTOGRAFIA/SCANSIONE DEL GREEN PASS DA CONSERVARE?

No, l’azienda non può richiedere fotocopie del green pass. Tuttavia è stato previsto che il lavoratore possa volontariamente consegnare la copia della propria certificazione al datore di lavoro in modo da essere esonerato dai controlli per tutto il periodo della sua validità. Il datore di lavoro deve comunque verificare costantemente la validità del green pass, perché nel frattempo potrebbe essere stato revocato o non più valido.

15.I LAVORATORI DEVONO ESSERE INFORMATI?

Poiché l’attività di verifica comporta un trattamento di dati, si raccomanda fortemente la predisposizione di un’informativa privacy che specifichi i dettagli del trattamento dei dati da porre preferibilmente in una zona ben visibile a tutti coloro che accedono in azienda (ad esempio reception).

16.È POSSIBILE INSTALLARE ALL’INGRESSO UN LETTORE DI QR CODE PER LA LETTURA DEI GREEN PASS (ES SCANNER AUTOMATICO CON TORNELLI)?

Il Ministero ha rilasciato un pacchetto applicativo per i fornitori di tali sistemi affinchè lo possano integrare nel sistema.

17.È POSSIBILE RENDERE NOTO ALL’INTERNO DELL’AZIENDA L’IDENTITÀ DEI SOGGETTI SPROVVISTI DI GREEN PASS?

No, in ottemperanza ai principi della normativa privacy non è consentito diffondere dati personali dei lavoratori.

18.E’ OBBLIGATORIO RICHIEDERE IL GREEN PASS PER L’ACCESSO ALLA MENSA AZIENDALE?

Rimane in vigore l’obbligo di green pass per l’accesso a mense e servizi di ristorazione. Tuttavia, resta inteso che, essendo il Green pass requisito necessario per l’accesso al luogo di lavoro, la verifica dovrebbe essere già stata fatta a monte.

19.L’AZIENDA PUÒ DECIDERE DI RICHIEDERE IL GREEN PASS ANCHE A SOGGETTI PER I QUALI NON È PREVISTO L’OBBLIGO?

No, gli obblighi sono disciplinati solo da atti normativi statali. Si precisa che l’obbligo di green pass non si applica a soggetti esenti dalla campagna vaccinale.

20.L’AZIENDA DEVE PAGARE I TAMPONI AI LAVORATORI PER L’OTTENIMENTO DEL GREEN PASS?

Non è previsto al momento tale obbligo.

21.IL DECRETO INTRODUCE L’OBBLIGO DI GREEN PASS PER I LAVORATORI DEL SETTORE PUBBLICO. QUESTO OBBLIGO PUO’ IMPATTARE SULLA MIA ORGANIZZAZIONE?

Si se la tua organizzazione svolge, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni pubbliche (precisate al comma 1 del decreto): anche sulla base di contratti esterni, è fatto obbligo di possedere e di esibire per l’accesso ai luoghi, su richiesta, la certificazione verde COVID-19. In tal caso la verifica sul rispetto delle prescrizioni, deve essere effettuata anche dal rispettivo datore di lavoro.

23.E’ POSSIBILE PUBBLICARE SUL SITO INTERNET AZIENDALE O SUI SOCIAL NETWORK AZIENDALI INDICAZIONE CHE TUTTI I PROPRI LAVORATORI SONO VACCINATI?

No, in quanto costituisce diffusione di dati personali riservati.

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