Legge 108 del 29 luglio 2021 sulla gestione dei rifiuti

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Il 30 luglio 2021 è stato pubblicata in Gazzetta ufficiale la Legge n. 108 del 29 luglio 2021, che converte in legge, con modificazioni, il Decreto-Legge n. 77 del 31 maggio 2021, recante “governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.

Tra i temi trattati dal Decreto Semplificazioni 77/2021 vi era anche quello dei rifiuti, modificando la parte IV, titolo I del D.Lgs. 152/06 nello specifico:

  • la scomparsa dei rifiuti assimilati agli urbani;
  • le responsabilità del produttore dei rifiuti e la comunicazione di avvio a recupero o smaltimento;
  • la gestione dei rifiuti da manutenzione di reti fognarie;
  • le matrici materiali di riporto.

La Legge di conversione introduce ulteriori importanti novità per il D. Lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale), che lasciano comunque spazio a dubbi interpretativi e incertezze.

Di seguito le più interessanti:

  • viene riformulato il comma 5 dell’articolo 188 relativo alla “dichiarazione di avvenuto smaltimento”, che il DL 77/2021 aveva modificato in un “dichiarazione di avvio allo smaltimento o recupero” in caso di conferimento dei rifiuti a soggetto autorizzato alle operazioni di raggruppamento, di ricondizionamento e di deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto: con la Legge 108/2021, tale attestazione non è più dovuta al produttore iniziale e “la responsabilità per il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette operazioni”, almeno fino a quando non sarà operativo il RENTRI.
  • viene modificato il comma 5 dell’articolo 230, relativo ai rifiuti provenienti dalla pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati: con la Legge 108/2021, si specifica che il produttore dei rifiuti è il soggetto che svolge tale attività anche con riferimento alle “fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi individuali di cui all’articolo 100, comma 3 (sistemi di raccolta reflui domestici per insediamenti, installazioni o edifici isolati), e i bagni mobili”. Il nuovo comma 5 descrive a seguire le modalità operative per la raccolta e trasporto del rifiuto e i requisiti del soggetto che ha svolto le attività di pulizia manutentiva ed è quindi produttore del rifiuto.
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