Formazione dei Preposti: cosa cambia con l’Accordo Stato-Regioni 17 Aprile 2025

L’Accordo Stato-Regioni del 17 Aprile 2025 mette un punto al percorso di evoluzione normativa della Formazione dei Preposti iniziato con il Decreto Fiscale, poi convertito in Legge 215 del 2021, che introduceva non solo l’obbligo di “individuare” i preposti, ma modificava l’articolo 37 del D.lgs. 81/08, riducendo la periodicità degli aggiornamenti della loro formazione, da 5 a 2 anni e stabilendo la modalità di erogazione in presenza come unica valida.

Formazione preposto

Tabella dei Contenuti

Cosa prevede, dunque, il nuovo Accordo Stato Regioni? Anche per questa figura, l’Accordo stabilisce in modo chiaro gli obiettivi, la durata, i contenuti e le modalità di verifica di apprendimento e di efficacia e le modalità di erogazione della formazione.

 

La formazione introdotta dall’Accordo ha come obiettivo principale l’acquisizione da parte dei preposti delle competenze necessarie svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 19 D.lgs. n. 81/2008), orientandoli alla consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.

    • Far conoscere il ruolo e gli obblighi posti in capo al preposto e al suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale

    • Far conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in cui opera il preposto e relative misure di prevenzione e protezione

    • Far conoscere le tecniche di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione, in particolare i lavoratori

    • Illustrare le funzioni di controllo attribuite al preposto: sovraintendenza, vigilanza, interruzione dell’attività, informazione e segnalazione

    • Illustrare gli strumenti efficaci di comunicazione e cooperazione con il datore di lavoro, i dirigenti e il servizio di prevenzione e protezione per attuare le modalità operative
Formazione in presenza

Requisiti di accesso

L’Accordo specifica che al corso per preposti si accede solo dopo aver frequentato la formazione di base per lavoratori (generale e specifica).

Contenuti e durata della formazione

La formazione iniziale ha durata minima di 12 ore, articolata in 4 moduli:

 

    • Giuridico normativo

    • Gestione e organizzazione della sicurezza

    • Valutazione delle situazioni di rischio e controllo della corretta esecuzione da parte dei lavoratori delle attività

    • Comunicazione e informazione

Formazione-requisiti-di-accesso

 

Aggiornamenti

Come già previsto dal Decreto Fiscale, poi convertito in Legge 215 del 2021, l’aggiornamento della formazione deve essere effettuato con “cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi” ed ha una durata minima di 6 ore.

Un punto interessante: nell’aggiornamento è compresa la formazione relativa ai cambiamenti del contesto in cui il preposto esercita, in relazione alle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell’azienda.

Upgrade

Verifiche dell’apprendimento e dell’efficacia della formazione

La formazione di base e gli aggiornamenti, si concludono con la verifica dell’apprendimento, che, secondo quanto indica l’Accordo, consiste in un colloquio oppure in un test   (rispettivamente di almeno 30 domande a risposta multipla per il corso base e almeno 10 domande a risposta multipla per gli aggiornamenti) 

Come già detto in precedenti articoli, una delle novità più interessanti del nuovo Accordo riguarda l’introduzione dell’obbligo di valutazione dell’efficacia della formazione in quanto parte integrante del processo formativo, con “lo scopo di verificare e misurare l’effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti, attraverso l’interiorizzazione di concetti e l’acquisizione delle competenze necessarie, rispetto all’esercizio del proprio ruolo in azienda, con un effetto diretto sia sull’efficacia che sull’efficienza del funzionamento organizzativo del sistema prevenzionale”.

La valutazione dell’efficacia della formazione, effettuata a distanza di tempo dalla conclusione della formazione, avviene durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, per accertare:

• conoscenze, abilità e competenze acquisite con la formazione

• comportamenti e pratiche, quali la corretta applicazione di procedure, schede lavorative, protocolli, ecc.

L’accordo individua anche tre modalità possibili di verifica dell’efficacia della formazione:

 

    • Analisi infortunistica aziendale

    • Questionari da somministrare al personale

    • Check list di valutazione

Rimandiamo ad un successivo approfondimento i dettagli per una corretta ed adeguata verifica dell’efficacia della formazione

 

Formazione-verifiche

 

Modalità di Erogazione

Le modalità di erogazione valide sono:

 

    • Presenza fisica

    • Videoconferenza sincrona

È previsto un periodo transitorio? Cosa fare se un preposto ha già effettuato la formazione ai sensi dell’abrogato ASR 21/12/2011?

L’Accordo del 2025 stabilisce che non oltre 12 mesi dalla pubblicazione e quindi dalla sua entrata in vigore, potranno essere comunque avviati i corsi secondo quanto previsti degli accordi abrogati e che la formazione effettuata secondo ASR 21/12/2011 è riconosciuta come credito formativo totale.

Da tenere in nota, invece, che l’obbligo di aggiornamento per il preposto, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore.

 

Formazione-periodo-transitorio

Come adempiere correttamente agli obblighi formativi?

Se gestisci un’azienda è fondamentale attivarti per garantire che formazione dei tuoi preposti sia in linea con il nuovo Accordo Stato-Regioni:

Organizza percorsi formativi per colmare eventuali gap, scegliendo modalità conformi (presenza o videoconferenza sincrona), avvalendoti di enti formatori e/o docenti in line acon quanto indicato dall’Accordo Stato Regioni del 2025.

Affidandoti al nostro supporto, potrai beneficiare di:

Conformità assicurata: Il Gruppo RES è ente accreditato presso Regione Lombardia e i docenti possiedono i requisiti indicati dall’ASR 2025

Supporto nell’individuazione dei gap formativi

Formazione su misura: pianificazione personalizzata in base al contesto e al settore della tua azienda, sempre in linea con le disposizioni normative vigenti

Supporto operativo continuo: dal primo contatto fino alla conclusione dell’intero percorso formativo.

Consulenti RES