Dallo scorso 12 marzo, è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 17 del 19 febbraio in merito all’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo sui DPI.
L’approvazione di questo provvedimento ha portato con sé alcune importanti novità, tra queste, le disposizioni generali in materia di mercato, sicurezza e conformità dei prodotti dedicati alla sicurezza sul lavoro, l’inserimento di nuovi prodotti che nel decreto precedente erano esclusi, la semplificazione e l’adeguamento di alcuni requisiti che vengono definiti essenziali per la sicurezza ed una maggiore qualificazione dei requisiti richiesti le autorità di notifica, valutazione e sorveglianza per l’inserimento tra gli organismi notificati.
PRINCIPALI MODIFICHE AL PRECEDENTE D.LGS. N.475/1992 APPORTATE DAL D.LGS. 17/2019:
Mercato dei DPI
I DPI possono essere immessi sul mercato se presenti nelle “Categorie di DPI” (Art. 4) e se rispettano le indicazioni delle “Procedure di certificazione CE” (Art. 5).
Sono conformi i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione sia in grado di presentare, a richiesta, la documentazione richiesta (di cui all’art. 15 e all’allegato III “Documentazione del fabbricante” del regolamento DPI) nonché, relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, la certificazione di cui agli allegati V, VI, VII e VIII del regolamento DPI.
Marcatura CE
Il D.Lgs. n.17/2019 sostituisce completamente anche l’art.12 del D.Lgs. n.475/1992, rimandando per la marcatura CE a quanto previsto in art.16 e 17 del regolamento europeo sui DPI. L’intero articolo 12 bis che riguardava le disposizioni comuni sulla marcatura, viene sostituito dai riferimenti alla Documentazione tecnica relativa ai metodi di attestazione di conformità nonché alle istruzioni e avvertenze dei DPI prodotti o commercializzati in Italia, che devono essere redatte in lingua italiana o anche in lingua italiana.
Procedura di valutazione della conformità
Novità anche sul piano delle procedure di valutazione di conformità. L’art. 5 richiede al fabbricante di procedere con la valutazione di conformità e redigerne la documentazione tecnica.
Vigilanza del mercato DPI
Il nuovo art. 13 del D.Lgs. n.475/1992 rimanda al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell’ambito delle rispettive competenze, la Vigilanza del mercato sui DPI
ai sensi del capo VI del regolamento DPI. Potranno avvalersi delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell’Ispettorato nazionale del lavoro che, qualora riscontrino che un DPI non rispetti i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato II del regolamento, ne informino il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di competenza.
Sanzioni
Altro punto fondamentale delle modifiche del Decreto in oggetto riguarda le sanzioni. Viene sostituito completamente il precedente art.14 del D.Lgs. n.475/1992 che prevede importi sanzionatori maggiori e modifiche relative alla questione sanzionatoria verso i fabbricanti che immettono sul mercato DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza.
Oneri e pagamenti
Modifica anche dell’art.15 del D.Lgs. n.475/1992 che ora dettaglia gli “Oneri relativi alle procedure di valutazione della conformità dei DPI, di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e per la vigilanza sul mercato”: tali oneri sono “a carico degli operatori economici interessati”
Testo Unico sulla Sicurezza
Modifiche testuali anche per il Testo Unico sulla Sicurezza: l’art. 74 viene modificato inserendo un richiamo al regolamento UE n. 2016/425 e ne viene aggiunto un comma, il secondo, dove si specifica che, ai fini del testo unico non costituiscono DPI i dispostivi ivi citati.
Modifica anche dell’art. 76 dove il riferimento al D.Lgs. n.475/1992 viene sostituito con quello al Regolamento (UE) n. 2016/425, e si contestualizzano i requisiti dei DPI previsti al comma 2 alle finalità del solo D.Lgs. n.81/2008.