Il D.Lgs. 102/2014 ha imposto l’obbligo, ad alcune tipologie di aziende, di effettuare una diagnosi energetica sui propri siti, entro la scadenza del 05/12/2015.
LA NORMA
Chi: L’obbligo di diagnosi energetica si applica a tutte le “grandi imprese”, quindi con un numero di addetti superiore a 250, oppure un fatturato annuo superiore a 50 mln di euro e un attivo patrimoniale superiore a 43 mln di euro. Si applica, inoltre, alle “imprese energivore”, che usufruiscono di sgravi sui costi dell’energia in quanto iscritte nell’elenco della Cassa Conguaglio per il settore elettrico.
Che cosa: Le imprese soggette devono effettuare una diagnosi energetica sui siti produttivi (di beni o servizi) localizzati sul territorio nazionale.
Come: La diagnosi energetica deve essere condotta secondo le indicazioni dell’allegato 2 al D.Lgs. 102/2014 da Società di servizi energetici (ESCo), Esperti in Gestione dell’Energia (EGE) o Auditor Energetici.
Entro quando: Le diagnosi dovranno essere effettuate entro il 05/12/2015, e successivamente ogni 4 anni.
Le sanzioni: In caso di mancato adempimento, sono previste sanzioni da 4000 a 40000 euro, oltre all’obbligo di provvedere alla diagnosi entro 6 mesi.
I SERVIZI DEL GRUPPO RES
Il Gruppo RES, con i propri Esperti in Gestione dell’Energia certificati, supporta le aziende soggette all’obbligo di diagnosi in tutto il percorso finalizzato al rispetto dell’obbligo di legge, con un occhio di riguardo per l’individuazione di interventi di efficienza energetica che possano consentire un risparmio all’organizzazione.
Per maggiori approfondimenti, consulta la nostra videonews e gli approfondimenti sull’individuazione dei soggetti obbligati.
Guarda qui sotto l’approfondimento video