DGR XII/4515: indirizzi operativi per i soggetti formatori
Con la Deliberazione XII/4515 del 9 giugno 2025, la Regione Lombardia ha recepito integralmente l’Accordo Stato-Regioni n. 59 del 17 aprile 2025, ridefinendo il sistema della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro con un documento di impatto diretto sui soggetti formatori, ma anche sulle organizzazioni che devono scegliere a chi affidare la propria formazione in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Vediamo in sintesi cosa occorre fare per essere conformi.
Tabella dei Contenuti
Perché la DGR XII/4515 è un passaggio cruciale
La DGR XII/4515 impone un livello più elevato di regolamentazione, controllo e tracciabilità per la formazione in materia di salute e sicurezza. In particolare, oltre a ribadire l’obbligo di contenuti minimi, durata, modalità didattiche e verifiche, come da Accordo Stato Regioni 59/2025, introduce una puntuale componente di controllo ex ante, in itinere ed ex post da parte delle ATS. Le attività di verifica e controllo da parte delle ATS non sono certo delle novità, ma con questa Deliberazione, Regione Lombardia definisce le corrette procedure che gli enti formatori devono eseguire. Pena la validità degli attestati emessi.Quali corsi di formazione sono oggetto delle indicazioni operative della DGR XII/4515?
Disposizioni operative applicate ai corsi oggetto dell’Accordo Stato Regioni 59/2025
- Corso per Datore di Lavoro
- Corso per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi
- Corso per responsabile e addetto al servizio di prevenzione e protezione dai rischi
- Corso per i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori
- Corso per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR n. 177/2011)
- Corsi per l’abilitazione degli operatori per le attrezzature di cui all’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81/2008
- E relativi corsi di aggiornamento
Corsi di formazione o di aggiornamento
- Formazione/aggiornamento teorico pratico per lavoratori e preposti addetti al montaggio / smontaggio / trasformazione di ponteggi– allegato XXI del d.lgs. 81/2008
- Formazione/aggiornamento teorico pratico per lavoratori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi – allegato XXI del d.lgs. 81/2008Modulo di formazione/aggiornamento specifico teorico-pratico per preposti con funzione di sorveglianza dei lavori addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi – allegato XXI del d.lgs. 81/2008
- Formazione/aggiornamento per preposti e lavoratori, addetti alle attività di pianificazione, controllo e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgano in presenza di traffico veicolare – D.I. 22 gennaio 2019
Gli obblighi operativi: cosa deve fare un soggetto formatore?
Le indicazioni operative per enti di formazione si trovano nell’Allegato B, che definisce con precisione tutti gli adempimenti da rispettare prima, durante e dopo ogni corso di formazione, sia in presenza che – ove consentito – in modalità a distanza (videoconferenza sincrona e e-learning)
Prima dell’inizio del corso
- Inviare comunicazione di inizio corso al PSAL dell’ATS almeno 10 giorni prima;
- Allegare:
- Estremi del decreto di accreditamento ai servizi di Istruzione, Formazione e Lavoro di Regione Lombardia;
- Autocertificazione relativa al possesso dei requisiti di esperienza in tema di formazione su salute e sicurezza sul lavoro definiti dalla normativa vigente per lo specifico corso oggetto di comunicazione;
- Autocertificazione relativa all’impegno ad utilizzare docenti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per lo specifico corso di formazione oggetto di comunicazione;
- Calendario del corso con indicate le sedi, articolazione giornaliera e programma dettagliato di argomenti e durata;
- Dati identificativi del responsabile del progetto formativo e relativo curriculum vitae;
- Dati identificativi dei docenti e relativi curriculum vitae;
- Numero di partecipanti previsto;
- Autodichiarazione circa l’impegno a istituire e tenere il fascicolo del corso ed il registro delle presenze;
- Autodichiarazione circa l’obbligo di frequenza previsto e limite massimo delle assenze per il corso oggetto di comunicazione.
Dopo la conclusione del corso
- Inviare entro 30 giorni la comunicazione di fine corso all’ATS;
- Allegare:
- la metodologia delle valutazioni, scelta tra quelle previste dalla norma;
- l’esito delle valutazioni di gradimento dei partecipanti;
- i dati anagrafici completi dei soggetti idonei.
Come vanno organizzati i corsi?
L’organizzazione dei corsi richiede la predisposizione e la conservazione di una serie di documenti obbligatori, come indicato dallo stesso Accordo Stato regioni 59/2025.
Obblighi documentali:
• Progetto formativo e fascicolo del corso (conservazione minimo 10 anni);
• Registro presenze (cartaceo o informatico), firmato giornalmente;
• Massimo 30 partecipanti per corso (salvo e-learning);
• Rapporto 1:6 per attività pratiche;
• Presenza obbligatoria almeno 90% delle ore per accesso alla verifica;
• Verbale di verifica finale, con giudizio idoneo/non idoneo;
• Rilascio dell’attestato conforme ai modelli allegati alla DGR XII/4515 (valido su tutto il territorio nazionale).
Le regole sul controllo: cosa fanno le ATS
Il sistema di controllo previsto è uno degli elementi più incisivi della DGR. Le ATS non si limitano a verifiche formali, ma svolgono azioni di vigilanza anche durante o dopo il corso, con l’obiettivo di garantire la qualità reale della formazione.
Le azioni delle ATS:
- Controllo ex ante sulla documentazione;
- Ispezioni in loco durante la formazione o le verifiche finali.Le ATS possono partecipare attivamente alle verifiche finali e porre domande ai discenti.
- Verifiche ex post nelle aziende che hanno fruito della formazione;
Accesso alle piattaforme online (VCS/e-learning) tramite credenziali fornite dal soggetto formatore.
La DGR XII/4515 non è solo un adempimento formale: è la base di un sistema più solido, coerente e verificabile.
E’ importante, dunque, conoscerla: non solo chi eroga formazione in materia di salute e sicurezza e si trova ad applicarla; ma anche chi riceve la formazione, per evitare investimenti economici inutili e – soprattutto – per garantire compliance normativa, qualità della formazione e tutela reale dei lavoratori;
Siamo al tuo fianco per costruire un sistema formativo efficace, conforme e competitivo.
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