Cosa Cambia con il Decreto "Terra dei Fuochi"
Negli ultimi anni, la crescente consapevolezza sui temi ambientali ha spinto il Legislatore a intervenire con maggiore decisione per contrastare le attività illecite che danneggiano il nostro ecosistema. Un passo significativo in questa direzione è stato compiuto con la pubblicazione del Decreto-Legge 8 agosto 2025, n. 116.
Questo decreto, entrato in vigore il 9 agosto 2025, introduce “Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi”.
Tabella dei Contenuti
Cosa significa questo per le imprese e la loro responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001?
L’articolo 6 del Decreto-Legge 116/2025 apporta modifiche dirette all’articolo 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, la norma che disciplina la responsabilità amministrativa degli enti per i reati ambientali. Queste modifiche sono profonde e richiedono un’attenta analisi da parte di tutte le organizzazioni.
Le Principali Novità per la Responsabilità degli Enti (D.Lgs. 231/2001)
Il Decreto-Legge 116/2025 interviene su diversi fronti per rafforzare la tutela ambientale, con implicazioni dirette per le aziende:
Inasprimento delle Sanzioni Pecuniarie
Per alcuni reati ambientali già inclusi nel novero dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001, le sanzioni pecuniarie sono state sensibilmente innalzate. In particolare, sono state innalzate le quote, con un massimo che può arrivare, per taluni reati, fino a 1200 quote. Questo innalzamento riguarda le fattispecie di: ◦ Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.); ◦ Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.); ◦ Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.); ◦ Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.); ◦ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006); ◦ Attività per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.); ◦ Spedizione illegale di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/06). È importante notare che, sebbene alcune fonti indichino un massimo di 1200 quote per l’art. 452-sexies e l’art. 256, l’articolo 10 del D.Lgs. 231/2001 prevede generalmente un massimo di 1000 quote.
Ampliamento del Novero dei Reati Presupposto 231
Il decreto introduce nuovi reati ambientali che diventano fattispecie presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti. Questa è una delle modifiche più significative, poiché espande il perimetro di rischio per le aziende. I nuovi reati introdotti, previa modifica al Codice Penale e al D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), sono:
◦ Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.);
◦ Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.);
◦ Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis D.Lgs. 152/2006);
◦ Abbandono di rifiuti pericolosi (art. 255-ter D.Lgs. 152/2006);
◦ Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis D.Lgs. 152/2006), che diventa reato-presupposto e viene contestualmente modificato;
◦ Delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259-ter D.Lgs. 152/2006). Quest’ultimo prevede la rilevanza penale (e 231) della commissione in forma colposa dei delitti di cui agli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259 del Testo Unico Ambientale, con una conseguente mitigazione del trattamento sanzionatorio.
È importante soffermarsi su alcune di queste nuove fattispecie:
◦ Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.): Questo delitto va ad aggiungersi alla contravvenzione già prevista dal Codice Ambiente. Si tratta di una fattispecie più ampia, che sanziona non solo l’omessa esecuzione del progetto di bonifica disposto dall’autorità amministrativa (all’esito della procedura di cui agli artt. 242 ss. Codice Ambiente), ma anche l’inottemperanza a un ordine prescritto dalla legge o imposto dal giudice. Punisce inoltre il mancato recupero e l’omesso ripristino dello stato dei luoghi.
◦ Delitti colposi in materia di rifiuti (art. 259-ter D.Lgs. 152/2006): L’introduzione della rilevanza colposa, pur prevedendo una mitigazione del trattamento sanzionatorio, amplia notevolmente la casistica di rischio per le imprese.
Modifiche alle Fattispecie Già Rientranti nell’Elenco dei Reati 231
Diverse fattispecie di reato già contemplate dal D.Lgs. 231/2001 sono state riscritte o modificate.
Le modifiche hanno riguardato specificamente:
◦ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. 152/2006);
◦ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 comma 4 D.Lgs. 152/2006);
◦ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.): questa fattispecie ha sostituito il previgente art. 260 del Codice Ambiente, abrogato dal 2018, e il decreto provvede ad aggiornare il riferimento nel D.Lgs. 231;
◦ Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies, co. 2 c.p.);
◦ Spedizione illegale di rifiuti (art. 259 D.Lgs. 152/2006), per il quale è stata altresì modificata la rubrica che prima era “Traffico illecito di rifiuti”.
Ampliamento del Perimetro dei Reati Cui si Applicano le Sanzioni Interdittive
Viene modificato il comma 7 dell’art. 25-undecies sulle sanzioni interdittive per i reati-presupposto del Codice Ambiente, e sull’interdizione definitiva ex art. 16 per alcuni reati ambientali richiamati. Questo significa che le aziende rischiano non solo sanzioni pecuniarie, ma anche misure molto più impattanti sulla loro operatività, come l’interdizione dall’esercizio dell’attività.Ulteriori Novità di Rilievo
Il Decreto-Legge introduce anche altre disposizioni importanti:- Estensione dell’Ambito di Applicazione dell’Amministrazione Giudiziaria:
- Nuovo Art. 259-bis: Aggravante dell’Attività di Impresa: Viene introdotto un nuovo articolo, l’art. 259-bis, che prevede un aumento di un terzo delle pene per i reati di gestione non autorizzata (art. 256), combustione illecita (art. 256-bis) e spedizione illegale di rifiuti (art. 259), se i fatti sono commessi nell’ambito dell’attività di un’impresa o comunque di un’attività organizzata. Inoltre, il titolare dell’impresa o il responsabile dell’attività è ritenuto responsabile anche per l’omessa vigilanza sull’operato degli autori materiali del delitto. A tali soggetti si applicano inoltre le sanzioni interdittive previste per l’ente dall’articolo 9, comma 2, del D.Lgs. 231/2001, una disposizione che solleva questioni interpretative dato che si riferisce a sanzioni per l’ente e non per le persone fisiche.
- Attenuante per Delitti Colposi dell’Ente: Viene inserita un’attenuante all’art. 25-undecies (comma 2-bis) che prevede una diminuzione delle sanzioni per l’ente (da un terzo a due terzi) in relazione alla realizzazione a titolo di colpa dei delitti di cui agli artt. 255-bis, 255-ter, 256 e 259 del Codice Ambiente. Questa stessa attenuante è prevista anche per la persona fisica.
Quali Implicazioni Pratiche per la Tua Azienda in Ambito 231?
Le modifiche all’art. 25-undecies e l’introduzione di nuovi reati ambientali nel Decreto 231 hanno un impatto diretto e significativo sulla gestione della compliance aziendale. Per evitare gravi conseguenze, ogni organizzazione è chiamata a:- Rivalutare il proprio Risk Assessment: È imprescindibile aggiornare l’analisi dei rischi per identificare le nuove aree di esposizione legate ai reati ambientali.
- Aggiornare il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC): Il Modello 231 deve essere revisionato per includere i nuovi reati presupposto e le modifiche a quelli esistenti.
- Implementare Specifici Protocolli di Controllo: Risulta necessario introdurre o rafforzare protocolli e procedure di controllo interni, specifici per prevenire la commissione dei nuovi reati, qualora ritenuti applicabili al contesto dell’organizzazione.
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