Decreto Rentri: quali novità?

Dopo una lunga attesa, finalmente lo scorso 31/05/2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM n. 59 del 04 aprile 2023, in attuazione dell’art. 188-bis del D. Lgs. 152/2006 per la ridefinizione del sistema di tracciabilità dei rifiuti.

Questo importantissimo articolo del Testo Unico Ambientale ha previsto infatti l’introduzione del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), uno strumento che integrerà le procedure e gli adempimenti relativi alla tracciabilità dei rifiuti.

In questo articolo andremo quindi a riassumere in che modo cambierà il sistema di tracciabilità dei rifiuti grazie al DM 59/2023, che entra in vigore il 15/06/2023.

Che cos’è il RENTRI?

In sostituzione del SISTRI, il RENTRI è un registro, realizzato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), che consentirà di gestire in maniera digitale i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR), il registro di carico e scarico e il MUD.

Sarà inoltre possibile interfacciare questo nuovo strumento digitale con gli applicativi che attualmente le aziende utilizzano per assolvere gli adempimenti di cui sopra.

Il RENTRI sarà articolato in:

  • una sezione anagrafica, comprensiva dei dati anagrafici degli operatori e delle informazioni relative alle specifiche autorizzazioni rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti. In tale sezione è inserita l’informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
  • una sezione tracciabilità, comprensiva dei dati relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 del D. Lgs. 152/2006 e dei dati afferenti ai percorsi rilevati dai sistemi di geolocalizzazione di cui all’articolo 16 del DM.

Il DM in esame però non è esaustivo, in quanto sono previsti entro il 12/12/2023 ulteriori decreti direttoriali del MASE volti a chiarire:

  • le modalità operative in merito alla trasmissione con cadenza mensile dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, nonché il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);
  • le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, l’informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati di cui al regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), contenente, tra l’altro, la tipologia dei dati raccolti, la durata della loro conservazione nei sistemi informativi, le finalità perseguite, le operazioni da svolgere, l’individuazione del titolare del trattamento e il ruolo dei soggetti in esso coinvolti;
  • i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori;
  • le modalità di compilazione dei nuovi modelli del formulario e del registro di carico e scarico;
  • i requisiti per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate;
  • i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti;
  • le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto per gli operatori;
  • le modalità di interoperabilità con il catasto rifiuti di cui all’art. 189 del D. Lgs. n. 152/2006.

Chi deve iscriversi al RENTRI?

È previsto l’obbligo di iscrizione al RENTRI per:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • produttori di rifiuti speciali pericolosi;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
  • consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
  • i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 (che elenca i soggetti attualmente obbligati a presentazione del MUD), con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

Per come è stato scritto nel DM 59/2023, quest’ultimo punto presenta dei dubbi interpretativi, in risposta ai quali ci aspettiamo quindi dei chiarimenti nei prossimi mesi da parte del MASE.

Il DM 59/2023 suddivide i soggetti obbligati ad iscriversi al RENTRI in 3 gruppi, ciascuno dei quali deve provvedere entro 60 giorni a partire da una data stabilita nel decreto. Di seguito si riporta per ciascuno dei 3 gruppi, la data da cui decorre l’obbligo di iscrizione e la data entro cui occorre completarla.

Occorre prestare attenzione alle seguenti questioni:

  • l’iscrizione al RENTRI è riferita alla singola unità locale (definita nel DM come “una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un’officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale”) dove sono svolte le attività da cui deriva l’obbligo: di conseguenza, aziende con più unità locali dovranno iscrivere ciascuna sede;
  • il numero dei lavoratori da considerare è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento;
  • nel caso in cui un operatore avvia l’attività soggetta all’obbligo successivamente alle scadenze di cui alla tabella precedente, l’iscrizione deve essere effettuata prima di procedere alla prima annotazione sul registro cronologico di carico e scarico.

Nulla vieta l’iscrizione volontaria al RENTRI sia per i soggetti non obbligati sia per i soggetti per i quali non è ancora scattato dal punto di vista temporale l’obbligo.

I nuovi modelli di FIR e Registro di carico/scarico 

Il DM 59/2023 apporta delle novità anche nei modelli di registro carico/scarico e FIR, presentati rispettivamente negli allegati I e II.
Sebbene i nuovi modelli presentino una struttura analoga a quelli attualmente in uso, il MASE metterà a disposizione le specifiche tecniche per la loro redazione in formato elettronico entro il 12/12/2023.
Quando saranno applicabili questi nuovi modelli?
I nuovi modelli saranno applicabili a partire dal 15/12/2024, la data in cui sarà obbligatorio iscriversi al RENTRI per i primi soggetti indicati nella tabella precedente. Fino a questa data, devono continuare ad essere utilizzati i modelli attualmente in uso secondo le modalità degli articoli 190 e 193 del D. Lgs. 152/2006.

Le disposizioni rispetto al registro di carico/scarico 

Il DM 59/2023 conferma la platea di soggetti obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti ai sensi dell’art. 190 comma 1 del D. Lgs. 152/2006.

La data di iscrizione al RENTRI farà da spartiacque tra la gestione del registro in modalità cartacea e quella in modalità digitale:

  • prima dell’iscrizione: stampa di un format esemplare reso disponibile mediante il portale del RENTRI, compilato e vidimato da parte delle camere di commercio territorialmente competenti con le procedure e le modalità previste dalla normativa sui registri IVA;
  • dopo l’iscrizione: modalità digitale, con vidimazione digitale mediante l’assegnazione di un codice univoco dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio, tramite apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI.

In attesa della pubblicazione delle specifiche tecniche per la compilazione digitale, sono fornite queste disposizioni:

  • le registrazioni sono rese consultabili agli organi di controllo con mezzi informatici messi a disposizione dall’operatore, che ne deve assicurare il corretto funzionamento e costituiscono informazione primaria e originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge;
  • le registrazioni sono effettuate dagli operatori in modo da garantire la possibilità di riproduzione dei documenti posti in conservazione e l’estrazione delle informazioni dagli archivi informatici relativamente alla serie di dati trasmessi al RENTRI, qualora ciò sia richiesto in sede di ispezioni o verifiche da parte degli organi di controllo;
  • i numeri di ciascuna registrazione che compongono il registro sono progressivi e non modificabili e garantiscono l’identificabilità dell’utente qualunque rettifica alle registrazioni è memorizzata con l’identificativo dell’utente che l’ha effettuata e l’identificativo temporale con data ed ora.

Le disposizioni rispetto al FIR

Il DM 59/2023 conferma la platea di soggetti obbligati alla tenuta dei Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR) ai sensi dell’art. 193 del D. Lgs. 152/2006 e non apporta particolari novità in merito alla procedura di compilazione e sottoscrizione da parte dei diversi soggetti attualmente prevista. L’unica specifica nuova riguarda la possibilità che il FIR sia emesso e compilato a cura del trasportatore, su richiesta del produttore o detentore e ferma restando la responsabilità di ciascun soggetto relativamente alle informazioni di propria competenza.

A seconda che l’operatore sia iscritto o meno al RENTRI, è prevista la gestione del FIR in modalità cartacea e quella in modalità digitale.

FIR in formato cartaceo

  • Chi non è iscritto al RENTRI, dovrà utilizzare il FIR in formato cartaceo.
  • Il FIR è identificato da un codice univoco e da apposito contrassegno reso disponibile dal servizio di vidimazione digitale delle camere di commercio tramite apposita applicazione utilizzabile, previa registrazione, attraverso il RENTRI.
  • L’applicazione di cui al punto precedente è in grado di interfacciarsi e operare con i sistemi gestionali utilizzati dagli operatori.
  • Il formulario di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo, stampato su moduli A4, è riprodotto in due copie, compilate, datate e firmate dal produttore o detentore, sottoscritte altresì dal trasportatore. Una copia rimane presso il produttore o il detentore, un’altra viene sottoscritta e datata in arrivo dal destinatario che rilascia una riproduzione al trasportatore. Il trasportatore provvede a trasmetterne una al produttore o detentore, o agli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.
  • La trasmissione di quella che attualmente è la “IV copia” (il formulario compilato e sottoscritto in tutte le sue parti) può avvenire, oltre che con le modalità attuali (consegna “fisica”, invio via PEC), anche tramite servizi specifici resi disponibili dal RENTRI.

FIR in formato digitale

  • Il formulario è vidimato digitalmente tramite l’assegnazione di un codice univoco reso disponibile da apposita applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI che si avvale del servizio per la vidimazione digitale messo a disposizione dalle camere di commercio.
  • Il formulario viene aggiornato da parte degli operatori tramite i sistemi gestionali da essi adottati, in modo da assicurare la progressiva compilazione e la sottoscrizione dello stesso, nelle diverse fasi del trasporto. La sottoscrizione del formulario digitale da parte degli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto è effettuata mediante l’utilizzo di strumenti di sottoscrizione elettronica.
  • Per la fase di trasporto, i controlli devono essere agevolati accompagnando il rifiuto con una stampa del formulario digitale oppure utilizzando un dispositivo mobile.
  • Presso l’unità locale, bisogna garantire la possibilità di riproduzione dei documenti archiviati e di verifica della corrispondenza delle informazioni trasmesse al RENTRI rispetto a quanto desumibile dagli archivi informatici degli operatori, qualora sia richiesto in sede di ispezioni e verifiche.
  • La trasmissione di quella che attualmente è la “IV copia” (il formulario compilato e sottoscritto in tutte le sue parti) avviene tramite il RENTRI, rendendolo così disponibile a tutti i soggetti intervenuti nella movimentazione: in questo modo si adempie all’invio della “IV copia” entro i 3 mesi dalla data di conferimento del rifiuto al trasportatore.

Le disposizioni rispetto al MUD

  • Il RENTRI è interconnesso telematicamente con il catasto dei rifiuti di cui all’art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006. Saranno definite tramite decreto direttoriale, da emettersi ai sensi dell’art. 21 del D.M. n. 59/2023 entro il 12/12/2023, le modalità di interoperabilità.
  • A partire dalla prima annualità successiva alle scadenze stabilite per l’iscrizione al RENTRI, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica tramite il RENTRI rende disponibile annualmente un modello precompilato da integrare, ove necessario e nel rispetto del formato definito dal modello unico di dichiarazione (MUD) di cui all’art. 1, comma 3, della L. n. 70/1994, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di trasmissione del modello stesso.

Contributo annuale e diritto di segreteria

  • La copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI è assicurata mediante il pagamento a carico degli iscritti di un contributo annuale e di un diritto di segreteria, definiti nell’Allegato III al D.M. n. 59/2023.
  • Il contributo annuale e il diritto di segreteria sono versati da ciascun iscritto per ciascuna unità locale. Per il primo anno, contributo annuale e diritto di segreteria sono versati al momento dell’iscrizione; per gli anni successivi, il contributo annuale va versato entro il 30 aprile di ogni anno.

 

Quanto finora trattato è solo “l’inizio”: occorre infatti attendere gli ulteriori decreti del MASE, la cui pubblicazione è prevista entro il 12/12/2023 e che ci aiuteranno a comprendere meglio il funzionamento del RENTRI e di tutti gli strumenti ad esso collegato. 

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