MOBILITY MANAGER: NUOVI OBBLIGHI PER LE AZIENDE

Le nostre FAQ per orientarsi nel nuovo decreto MOBILITY MANAGER dell’11 maggio 2021

QUAL E’ LO SCOPO DEL NUOVO DECRETO MOBILITY MANAGER?

Il nuovo decreto in tema di MOBILITY MANAGER è finalizzato a consentire la riduzione dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare privato nelle aree urbane e metropolitane, promuovendo la realizzazione di interventi di organizzazione e gestione della domanda di mobilità delle persone, che consentano la riduzione dell’uso del veicolo privato individuale a motore negli spostamenti sistematici casa-lavoro e favoriscano il decongestionamento del traffico veicolare

CHI E’ IL MOBILITY MANAGER?

Il MOBILITY MANAGER è una figura specializzata, nel governo della domanda di mobilità e nella promozione della mobilità sostenibile nell’ambito degli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente o comunque che frequenta stabilmente la sede di un’organizzazione

CHI E’ OBBLIGATO A NOMINARE IL MOBILITY MANAGER?

Ai fini dell’adozione del PSCL (piano degli spostamenti casa lavoro) sono obbligate alla nomina del MOBILITY MANAGER le imprese e le pubbliche amministrazioni, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti

Per la nomina del MOBILITY MANAGER, al fine della verifica della soglia dei 100 dipendenti in ogni singola unità locale, si considerano come dipendenti le persone che, seppur dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro.

Le imprese e le pubbliche amministrazioni che non rientrano tra questi casi possono comunque procedere facoltativamente alla nomina del MOBILITY MANAGER.

QUALI SONO LE FUNZIONI DEL MOBILITY MANAGER?

Al MOBILITY MANAGER aziendale sono attribuite le seguenti funzioni:

  1. a) promozione, attraverso l’elaborazione del PSCL, della realizzazione di interventi per l’organizzazione e la gestione della domanda di mobilità del personale dipendente, al fine di consentire la riduzione strutturale e permanente dell’impatto ambientale derivante dal traffico veicolare nelle aree urbane e metropolitane;
  2. b) supporto all’adozione del PSCL;
  3. c) adeguamento del PSCL anche sulla base delle indicazioni ricevute dal Comune territorialmente competente, elaborate con il supporto del mobility manager d’area;
  4. d) verifica dell’attuazione del PSCL, anche ai fini di un suo eventuale aggiornamento, attraverso il monitoraggio degli spostamenti dei dipendenti e la valutazione, mediante indagini specifiche, del loro livello di soddisfazione;

Al MOBILITY MANAGER aziendale sono altresì assegnate le seguenti funzioni:

a) cura dei rapporti con enti pubblici e privati direttamente coinvolti nella gestione degli spostamenti del personale dipendente;

b) attivazione di iniziative di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile;

c) promozione con il mobility manager d’area di azioni di formazione e indirizzo per incentivare l’uso della mobilità ciclo-pedonale, dei servizi di trasporto pubblico e dei servizi ad esso complementari e integrativi anche a carattere innovativo;

d) supporto al mobility manager d’area nella promozione di interventi sul territorio utili a favorire l’intermodalità, lo sviluppo in sicurezza di itinerari ciclabili e pedonali, l’efficienza e l’efficacia dei servizi di trasporto pubblico, lo sviluppo di servizi di mobilità condivisa e di servizi di infomobilità.

QUALI REQUISITI DEVE AVERE IL MOBILITY MANAGER?

I mobility manager aziendali devono essere nominati tra soggetti in possesso di un’elevata e riconosciuta competenza professionale e/o comprovata esperienza nel settore della mobilità sostenibile, dei trasporti o della tutela dell’ambiente.

Le aziende assicurano che i mobility manager aziendali siano in possesso dei requisiti.

I Comuni e le pubbliche amministrazioni individuano il mobility manager tra il personale in ruolo tali requisiti.

COS’E’ PSCL – PIANO DEGLI SPOSTAMENTI CASA LAVORO?

E’ uno strumento di pianificazione degli spostamenti sistematici casa-lavoro del personale dipendente di una singola unità locale lavorativa.

Il PSCL, finalizzato alla riduzione del traffico veicolare privato, individua le misure utili a orientare gli spostamenti casa-lavoro del personale dipendente verso forme di mobilità sostenibile alternative all’uso individuale del veicolo privato a motore, sulla base dell’analisi degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, delle loro esigenze di mobilità e dello stato dell’offerta di trasporto presente nel territorio interessato. Il PSCL definisce, altresì, i benefici conseguibili con l’attuazione delle misure in esso previste, valutando i vantaggi sia per i dipendenti coinvolti, in termini di tempi di spostamento, costi di trasporto e comfort di trasporto, sia per l’impresa o la pubblica amministrazione che lo adotta, in termini economici e di produttività, nonché per la collettività, in termini ambientali, sociali ed economici.

CHI E’ OBBLIGATO A REDIGERE IL PSCL ?

Le imprese e le pubbliche amministrazioni, con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di Regione, in una Città metropolitana, in un capoluogo di Provincia ovvero in un Comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti sono tenute ad adottare, entro il 31 dicembre di ogni anno, un PSCL del proprio personale dipendente.

Al fine della verifica della soglia dei 100 dipendenti in ogni singola unità locale, si considerano come dipendenti le persone che, seppur dipendenti di altre imprese e pubbliche amministrazioni, operano stabilmente, ovvero con presenza quotidiana continuativa, presso la medesima unità locale in virtù di contratti di appalto di servizi o di forme quali distacco, comando o altro.

DOPO AVER REDATTO IL PSCL COSA BISOGNA FARE?

Il PSCL adottato dalle imprese e dalle pubbliche amministrazioni, è trasmesso al Comune territorialmente competente entro quindici giorni dall’adozione.

Al fine di ottimizzare le politiche locali di mobilità sostenibile, il Comune, con il supporto del mobility manager d’area, individua, d’intesa con il mobility manager aziendale che ha prestato la propria attività a supporto dell’adozione dello specifico PSCL trasmesso, eventuali modifiche al PSCL medesimo, e può stipulare con l’impresa o la pubblica amministrazione che lo ha adottato, intese e accordi per una migliore implementazione del PSCL.

ENTRO QUANDO VA FATTO IL PSCL?

In fase di prima applicazione, i PSCL devono essere adottati entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto, il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore del Decreto è prevista la pubblicazione di Linee Guida per la predisposizione dei PSCL.

COME POSSIAMO SUPPORTARVI?

Il GruppoRES può offrire alle organizzazioni soggette agli obblighi del nuovo Decreto una la consulenza specialistica a tutto tondo, mediante consulenti qualificati, rispetto agli adempimenti previsti dalla Norma:

  • redazione del PSCL (analisi degli spostamenti casa-lavoro dei dipendenti, studio delle loro esigenze di mobilità, valutazione dello stato dell’offerta di trasporto presente nel territorio interessato, elaborazione di possibili azioni da intraprendere e relativi benefici);
  • possibilità di assunzione del ruolo di MOBILITY MANAGER da parte di propri consulenti specializzati in possesso dei requisiti richiesti dal Decreto;
  • possibilità di erogazione di corsi di formazione per risorse interne alle organizzazioni, finalizzati a far acquisire le competenze necessarie per ricoprire il ruolo di MOBILITY MANAGER interno;
  • predisposizione di survey per la raccolta da parte dei dipendenti delle informazioni utili alla predisposizione del piano.
Facebook
Twitter
LinkedIn