Il decreto lavoro 4 maggio 2023, n. 48 ha apportato alcune modifiche alla normativa per la sicurezza sul lavoro e ha previsto modalità per l’ulteriore rafforzamento dell’attività ispettiva.
Proprio per rafforzare l’efficacia dell’attività ispettiva verso le aziende che evidenziano fattori di rischio per la salute e sicurezza sul lavoro, per l’evasione ed omissione contributiva, ora i dati saranno condivisi oltre che con l’ispettorato del lavoro anche con la Guardia di Finanza.
Cosa è cambiato in ambito attrezzature di lavoro?
La modifica alla norma prevede ora che chiunque noleggi o conceda in uso (es. tramite comodato d’uso gratuito) attrezzature di lavoro deve, al momento della cessione:
- attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza.
- acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alla normativa, dei soggetti individuati per l’utilizzo.
Caso A
Se si concedono in uso/noleggiano a terzi attrezzature, verificare accuratamente lo stato di conformità, conservazione e manutenzione ai fini della sicurezza ed acquisire da parte dell’utilizzatore l’autodichiarazione dell’avvenuta formazione ed addestramento.
Caso B
Se si prendono in uso/noleggiano da terzi attrezzature, verificare di aver effettuato formazione ed addestramento del personale che le utilizzerà e predisporre l’autodichiarazione per il noleggiatore o concedente in uso.
Cosa è cambiato in ambito formazione?
Ora è previsto che anche il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.
Prevedere la formazione ed addestramento anche per il datore di lavoro, ad esempio se il datore di lavoro dovrà utilizzare direttamente, anche occasionalmente, un carrello elevatore o una piattaforma elevabile dovrà essere munito dell’apposito patentino.
Medico competente e sorveglianza sanitaria
Ora è necessario nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria non solo nei casi previsti tassativamente dal D.lgs 81/08 ma anche nei casi in cui la valutazione dei rischi ne richieda la presenza ovvero ne evidenzi la necessità.
Verificare all’interno del documento di valutazione dei rischi aziendale se ci sono rischi che, seppur non espressamente menzionati negli obblighi di nomina del medico, ne richiedano comunque la presenza, ad esempio il rischio di stress lavoro correlato, il rischio di lavoro all’estero, etc.
Inoltre, le nuove modifiche prevedono anche che:
- il medico competente in occasione delle visite di assunzione debba richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tenere conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;
- in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni il medico del lavoro può comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, comunque in possesso dei requisiti per l’assunzione del ruolo di medico competente, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.
Gli obblighi sono destinati al medico, tuttavia occorre prendere atto che la visita medica di un lavoratore è da ritenersi conclusa solo laddove sia stata acquisita, da parte del medico del lavoro, la cartella sanitaria del precedente impiego (ove prevista). Inoltre, è opportuno essere informati della possibilità che il medico competente possa farsi sostituire temporaneamente, con le modalità descritte nella norma.
Quale impatto per le imprese familiari e i lavoratori autonomi?
Ora anche lavoratori autonomi, artigiani, piccoli commercianti che compiono opere o servizi dovranno, oltre che usare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III del d.lgs 81/08 (sostanzialmente attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza), anche idonee opere provvisionali (es. ponteggi) in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV (sezione della normativa dedicata ai cantieri).
Sostanzialmente questa introduzione normativa ha lo scopo di ridurre gli infortuni nei cantieri/costruzioni temporanei o mobili da parte di soggetti prima “esonerati” dall’obbligo rispetto alle imprese.
Ne deriva quindi che l’azienda committente dei lavori dovrà verificare, in caso di affidamento o sub-affidamento di lavori ad autonomi, artigiani e piccoli commercianti, l’idoneità tecnico professionale di tali soggetti anche considerando questi aspetti.