Approvato e pubblicato in Gazzetta il nuovo decreto legge Aprile in materia di misure di contenimento per il Coronavirus. Nessuna novità sostanziale per il mondo del lavoro, fatti salvi i settori dell’istruzione, delle fiere, delle palestre, della ristorazione, dei centri termali e parchi tematici.
Ecco le nostre FAQ per orientarsi nel nuovo decreto
E’ previsto un nuovo DPCM contenente nuove misure restrittive?
NO, continuerà a valere fino al 31 luglio 2021 il DPCM 2/03/2021 (DPCM DRAGHI). Rimarrà pertanto ancora vigente la suddivisione dei territori in zone bianche, gialle, arancioni e rosse, sulla base della valutazione settimanale del Ministero della salute che assegnerà le colorazioni alle regioni.
I protocolli condivisi per le attività produttive sono ancora vigenti?
SI, in quanto sono richiamati e allegati al DPCM 2/03/2021 che è stato prorogato.
Gli spostamenti tra regioni gialle e bianche sono consentiti?
SI, anche al di fuori di motivi di lavoro, in quanto dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44.
Gli spostamenti tra regioni arancioni e rosse sono consentiti?
Sono consentiti, oltre che per comprovate esigenze lavorative o per situazioni di necessita’ o per motivi di salute, nonche’ per il rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione, anche ai soggetti muniti delle certificazioni verdi COVID-19
Che cos’è una certificazione verde?
Si tratta di una certificazione comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2, ovvero l’effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2. Le certificazioni verdi COVID-19 sono rilasciate al fine di attestare una delle seguenti condizioni:
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo: In tal caso la certificazione ha una validita’ di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale ed e’ rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo. E’ inoltre disponibile nel fascicolo sanitario elettronico. Coloro che abbiano gia’ completato il ciclo di vaccinazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono richiedere la certificazione verde COVID-19 alla struttura che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma in cui ha sede la struttura stessa.
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2: In tal caso la certificazione ha una validita’ di sei mesi a far data dall’avvenuta guarigione ed e’ rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura presso la quale e’ avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed e’ resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell’interessato. La certificazione cessa di avere validita’ qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l’interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2. Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto sono valide per sei mesi a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga nuovamente identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2: In tal caso la certificazione ha una validita’ di quarantotto ore dall’esecuzione del test ed e’ prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.
Cosa cambia per le attività di ristorazione?
Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla, sono consentite le attivita’ dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, con consumo al tavolo esclusivamente all’aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti (Coprifuoco), nonche’ da protocolli e linee guida. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.
Dal 1° giugno 2021, nella zona gialla, le attivita’ dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, nel rispetto di protocolli e linee guida
Fiere, convegni e congressi saranno consentiti?
E’ consentito dal 15 giugno 2021, in zona gialla, lo svolgimento in presenza di fiere, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati, ferma restando la possibilita’ di svolgere, anche in data anteriore, attivita’ preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L’ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere e’ comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.
Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresi’ consentiti i convegni e i congressi, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati
Quali ulteriori modifiche apporta il nuovo decreto?
Il decreto prevede nuove regole per:
- Settore dell’istruzione
- Spettacoli aperti al pubblico ed eventi sportivi
- Piscine, palestre e sport di squadra
- Centri termali e parchi tematici e di divertimento
- Proroga di termini e scadenze
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