CAMPAGNA VACCINALE NEI LUOGHI DI LAVORO: ECCO LE INDICAZIONI DEL GARANTE PRIVACY

Negli ultimi mesi abbiamo sentito spesso parlare della possibilità di coinvolgere anche le aziende nella campagna vaccinale contro il Covid-19 in modo da accelerare ed aumentare il più possibile il numero di somministrazioni anche tra la popolazione aziendale. Ebbene il Garante Privacy, considerate le numerose richieste di chiarimenti pervenute, anche da parte di Responsabili della protezione dei dati di Enti e Aziende pubbliche e private, ha ritenuto opportuno fornire delle indicazioni generali per consentire il pieno rispetto della normativa privacy in questo particolare e straordinario contesto.

In particolare, l’Autorità con il Comunicato Stampa del 14 maggio ha diffuso:

a) il Provvedimento del 13 maggio 2021 intitolato “Documento di indirizzo “Vaccinazione nei luoghi di lavoro: indicazioni generali per il trattamento dei dati personali” disponibile al seguente link;

b) il documento Il ruolo del “medico competente” in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, anche con riferimento al contesto emergenziale disponibile al seguente link.

ECCO LE PRINCIPALI INDICAZIONI FORNITE DAL GARANTE:
1. La realizzazione dei piani vaccinali per l’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid-19 nei luoghi di lavoro, prevista dal Protocollo nazionale del 6 aprile 2021, costituisce un’iniziativa di sanità pubblica
2. La responsabilità e la supervisione dell’intero processo rimangono in capo al Servizio sanitario regionale e dovrà essere attuato nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati
3. Anche per la vaccinazione sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto del tradizionale riparto di competenze tra il medico competente e il datore di lavoro, messo in evidenza nel menzionato documento sul ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro
4. Le principali attività di trattamento dati – dalla raccolta delle adesioni, alla somministrazione, alla registrazione nei sistemi regionali dell’avvenuta vaccinazione- devono essere effettuate dal medico competente o da altro personale sanitario appositamente individuato. Questo perché nel quadro delle norme a tutela della dignità e della libertà degli interessati sui luoghi di lavoro, non è consentito al datore di lavoro raccogliere direttamente dai dipendenti, dal medico compente, o da altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni relative all’intenzione del lavoratore di aderire alla campagna o alla avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri dati relativi alle sue condizioni di salute.
5. Considerato lo squilibrio che caratterizza il rapporto tra datore di lavoratore e dipendente, il consenso del lavoratore non può costituire in questi casi un valido presupposto (rectius base giuridica) per trattare i dati sulla vaccinazione così come non è consentito far derivare alcuna conseguenza, né positiva né negativa, dall’adesione o meno alla campagna vaccinale.

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