Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore il 18/05/2021, il nuovo decreto legge disciplinante la ripresa, sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza e misure definite, delle attività economiche e sociali.
In particolare di seguito si riportano i punti principali, in una sintesi non esaustiva:
FORMAZIONE
– Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza
LIMITAZIONE DEGLI SPOSTAMENTI
– spostamento dell’orario di inizio del coprifuoco dalle ore 23.00 fino al 6 giugno in zona gialla
– dal 7 giugno al 20 giugno in zona gialla, coprifuoco dalle 24 alle 5
– dal 21 giugno eliminazione del coprifuoco nelle zone gialle
– nelle zone bianche non si applicano i limiti orari per gli spostamenti
Per quanto riguarda le attività lavorative produttive/uffici questa modifica non ha impatti in quanto lo spostamento per comprovate esigenze lavorative è sempre consentito in qualsiasi fascia oraria.
RISTORAZIONE
– dal 1 giugno consentita l’attività di ristorazione al chiuso in zona gialla
-Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, con l’ulteriore prescrizione che i partecipanti siano muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19
CENTRI COMMERCIALI
-dal 22 maggio in zona gialla, le attivita’ degli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili possono svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi
ATTIVITA’ SPORTIVE
– Dal 24 maggio 2021, in zona gialla, consentite le attività di palestre.
– Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita’ di piscine e centri natatori anche in impianti coperti
-Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita’ dei centri benessere
– In zona gialla, dal 1° giugno 2021 all’aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, ridefinite le modalità della presenza di pubblico alle competizioni/eventi sportivi
– Dal 22 maggio 2021, in zona gialla, e’ consentita la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici
ATTIVITA’ RICREATIVE, SOCIALI E CULTURALI
-Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita’ di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino’, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attivita’ differente
– Dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita’ dei parchi tematici e di divertimento
– In zona gialla, secondo specifiche disposizioni contenute nel decreto, apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura
– Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attivita’ dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi
La norma inoltre modifica i criteri di validità e rilascio delle certificazioni verdi COVID:
– La certificazione verde COVID-19, ha validita’ di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale.
– La certificazione verde COVID-19 e’ rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validita’ dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
Per quanto non disposto dal decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al DPCM 2 marzo 2021.
A questo LINK il testo ufficiale completo