COVID-19: L’OBBLIGO DI FARE CORSI SULLA SICUREZZA E’ SOSPESO? – aggiornato MAGGIO 2021

Assolutamente no, vediamo insieme come essere pienamente conformi alla legge

Articolo aggiornato al DPCM 02/03/2021, in vigore dal 06/03/2021 e al nuovo protocollo per gli ambienti di lavoro del 6/04/2021 .

Molte aziende ci chiedono se, fino a quando sarà attivo lo stato di emergenza COVID in Italia, è possibile NON fare / posticipare i corsi obbligatori per la sicurezza sul lavoro, intesi sia quelli di base che gli aggiornamenti.

La tematica non è semplice, ma vediamo insieme come essere pienamente conformi alla legge ed evitare sanzioni.

IL PROTOCOLLO

Partiamo dal primo testo che ha sollevato dubbi: il Protocollo condiviso di  regolamentazione  delle  misure   per   il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” di marzo 2020

Era stato approvato in FASE 1 dell’emergenza, con un aggiornamento di aprile 2020, ed indicava chiaramente che:

  • sono  sospesi  e  annullati  tutti  gli  eventi  interni  e  ogni attivita’ di formazione in modalita’ in  aula,  anche  obbligatoria, […]
  • Il  mancato  completamento  dell’aggiornamento  della  formazione professionale e/o abilitante entro i termini  previsti  per  tutti  i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei  luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di  forza maggiore, non comporta l’impossibilita’ a continuare  lo  svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo  esemplificativo:  l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso,  puo’  continuare ad intervenire in caso di necessita’; il carrellista puo’ continuare ad operare come carrellista)

ATTENZIONE: già qui emergeva un primo elemento fondamentale. La “sospensione” era SOLO per i corsi di aggiornamento. Per i CORSI BASE non c’è alcuna possibilità di svolgere la mansione senza aver svolto preliminarmente il corso.

AGGIORNAMENTO APRILE 2021: il Protocollo condiviso di  regolamentazione  delle  misure   per   il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” è stato AGGIORNATO il 6/04/2021.

Nell’aggiornamento viene ESPRESSAMENTE RIMOSSA la previsione di “sospensione” dei corsi di aggiornamento, ovvero viene eliminata completamente la seguente dicitura:

“Il  mancato  completamento  dell’aggiornamento  della  formazione professionale e/o abilitante entro i termini  previsti  per  tutti  i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei  luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per causa di  forza maggiore, non comporta l’impossibilita’ a continuare  lo  svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo  esemplificativo:  l’addetto all’emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso,  puo’  continuare ad intervenire in caso di necessita’; il carrellista puo’ continuare ad operare come carrellista)”

Ora, sia per i corsi di base che per i corsi di aggiornamento non c’è alcuna possibilità di svolgere la mansione senza aver svolto la formazione prevista per legge.

I DPCM e i DECRETI LEGGE

Dall’introduzione del  DPCM di giugno 2020, e quindi anche con il DPCM del 02/03/2021, viene riaperta la possibilità della formazione sicurezza in presenza, quindi a maggior ragione quanto era previsto nel vecchio protocollo circa il mantenimento di una funzione (es. addetti ps o antincendio) pur con aggiornamento della formazione scaduta per tutto il periodo di emergenza sanitaria, decade per interpretazione normativa.

I  corsi di  formazione  in materia di salute e sicurezza in presenza, si possono però svolgere solo a condizione che siano  rispettate  le misure di contenimento del contagio.

ATTENZIONE però alla novità introdotta dal DPCM 02/03/2021, ovvero che sebbene “I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza”,  “Sono altresì consentiti […], nonché la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, […], salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali […].

La limitazione della formazione in azienda ai soli dipendenti dell’azienda stessa NON era presente nei dpcm, precedenti a quello del 02/03/2021.

QUINDI OGGI (MAGGIO 2021) COME CI SI DEVE REGOLARE?

– è possibile fare corsi obbligatori per la sicurezza in presenza (nel rispetto delle restrizioni previste dalla regolamentazione vigente)

– è fortemente preferibile svolgere ONLINE tutti i corsi consentiti

– se NON si fa un aggiornamento si è passibili di sanzione e NON si può continuare a ricoprire la funzione

– se NON si fa un corso base NON si può lavorare e si è passibili di sanzione

Attenzione però alle particolarità regionali. Potrebbero essere presenti vincoli maggiormente restrittivi

ALCUNI ESEMPI PRATICI ?

-se ti manca un corso di aggiornamento, puoi continuare a lavorare facendo l’aggiornamento (ad esempio con un corso a distanza -> come per esempio con il nostro corso di aggiornamento per uffici disponibile qui https://gruppores.it/prodotto/lavoratori-la-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-aggiornamento-quinquennale-per-attivita-di-ufficio-6-ore/  )

-se ti manca un corso di base NON puoi lavorare, a meno di svolgere il corso in modalità online (ad esempio questo https://gruppores.it/prodotto/lavoratori-la-sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro-modulo-generale-per-tutte-le-attivita-4-ore/ ).

COSA CAMBIA DA LUGLIO 2021?

Il decreto legge 18 maggio 2021 n. 56, disciplinante la ripresa, nel rispetto dei protocolli di sicurezza e misure definite, delle attività economiche e sociali prevede che dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza.

COME POSSIAMO AIUTARE LA TUA ATTIVITA’?

Per i mesi di pandemia GRUPPO RES ha deciso di stare vicino alle aziende, fiduciosa che il progresso scientifico ci permetterà presto di tornare a svolgere le nostre attività in presenza come prima, offrendo i propri corsi di formazione in materia di sicurezza e privacy ONLINE con forti riduzioni di prezzo.

Comprendiamo bene che in un momento di crisi economica i costi per la formazione del personale possano avere impatti rilevanti e pensiamo di fare cosa gradita proponendo

 

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