Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha sottoscritto il nuovo Decreto che rafforza le disposizioni previste dal provvedimento del 1° marzo 2020, al fine di contenere e rallentare la diffusione del COVID-19.
A partire dalla data di pubblicazione del DPCM sulla Gazzetta Ufficiale cessano di produrre effetti gli articoli 3 e 4 del DPCM del 1° marzo 2020.
Alleghiamo in fondo a questo articolo il testo del DPCM del 4/3/2020 ed una interessante linea guida di Regione Veneto sul tema, con importanti indicazioni per il datore di lavoro, il servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente
In particolare nelle linee guida si evidenzia, – a nostro avviso ragionevolmente – che, in tale scenario, in cui prevalgono esigenze di tutela della salute pubblica, non si ritiene giustificato l’aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi in relazione al rischio associato all’infezione da SARS-CoV-2 (se non in ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario, esclusi dal campo di applicazione del presente documento, o comunque qualora il rischio biologico sia un rischio di natura professionale, già presente nel contesto espositivo dell’azienda). Diversamente, può essere utile, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, redigere, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, un piano di intervento o una procedura per la gestione delle eventualità sopra esemplificate, adottando un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, basato sia sul profilo del lavoratore (o soggetto a questi equiparato), sia sul contesto di esposizione.