Nuovo SARS-CoV-2: pubblicata la nuova Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia

È stata pubblicata in Lombardia la nuova Ordinanza n. 580, che ha validità dal 15 luglio al 31 luglio.

La principale novità riguarda l’uso delle mascherine nei luoghi all’aperto, dove deve essere sempre portata con sé ma deve essere obbligatoriamente indossata solo nel caso in cui non sia possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.

Diversamente nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, permane l’obbligo di indossare una mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca. Analogamente, il personale che presta servizio nelle attività economiche e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta.

Non sono soggetti all’obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (come previsto dall’art. 9 comma 2 del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020).

Sono confermate inoltre le disposizione in merito alla rilevazione della temperatura, obbligatoria per l’accesso ai luoghi di lavoro da parte dei lavoratori e per l’accesso dei clienti ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo e ai parchi tematici, faunistici e di divertimento. Resta fortemente raccomandata la misurazione per clienti/utenti negli altri settori.

La nuova ordinanza aggiorna le linee guida per le attività economiche, produttive e ricreative, con particolare riferimento alle seguenti attività:
·       Ristorazione
·       Stabilimenti balneari e spiagge
·       Attività ricettive e locazioni brevi
·       Strutture ricettive all’aria aperta (campeggi e villaggi turistici)
·       Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù
·       Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura
·       Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi
·       Commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati, fiere, sagre, posteggi isolati e attività in forma itinerante)
·       Uffici aperti al pubblico
·       Piscine
·       Palestre
·       Manutenzione del verde
·       Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura
·       Attività fisica all’aperto
·       Noleggio veicoli e altre attrezzature
·       Informatori scientifici del farmaco e vendita porta a porta
·       Aree giochi per bambini
·       Circoli culturali e ricreativi
·       Formazione professionale
·       Spettacoli
·       Parchi tematici, faunistici e di divertimento
·       Servizi per l’infanzia e l’adolescenza
·       Professioni della montagna
·       Guide turistiche
·       Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo
·       Strutture termali e centri benessere
·       Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse
·       Congressi e manifestazioni fieristiche di cui all’art. 121 della L.R. 6/2010
·       Discoteche e sale da ballo.

Si segnalano in particolare le seguenti novità:
· deroga al distanziamento nei rifugi per gruppi organizzati fino a 10 persone che, sotto la propria responsabilità, ne facciano espressamente richiesta in fase di prenotazione,
· permesso il ballo di coppia senza distanziamento tra congiunti negli spazi esterni di discoteche e sale da ballo, e in altre attività danzanti all’aperto,
· nelle attività ricettive, uffici aperti al pubblico, servizi alla persona ecc., è consentita la messa a disposizione di riviste, quotidiani e materiale informativo, possibilmente in più copie, da consultare previa igienizzazione delle mani,
· nelle sale giochi e nei circoli culturali e ricreativi sono consentite le attività ludiche che prevedono l’utilizzo di materiali di cui non sia possibile garantire una costante disinfezione (ad es. carte da gioco), purché siano rigorosamente rispettate le indicazioni riportate nelle linee guida.

 

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