Ambienti confinati e sospetti di inquinamento: Accordo Stato-Regioni 2025
Tra le importanti novità introdotte dall’ Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, vi è la definizione del percorso formativo obbligatorio per Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, di cui all’articolo 2, lett. d), DPR 177/2011.
L’Accordo, con l’obiettivo di valorizzare la specializzazione e qualificazione dei percorsi formativi, stabilisce:
Si tratta di un passo decisivo per garantire una formazione efficace e di qualità.
Spazi confinati
A chi è rivolta?
L’Accordo 2025 definisce che chiunque operi in spazi confinati o sospetti di inquinamento debba partecipare ai corsi di formazione e superare le prove di verifica dell’apprendimento. Non solo lavoratori dipendenti, ma anche datori di lavoro e lavoratori autonomi.
Salute sicurezza lavoro
Quali obiettivi formativi, contenuti e durata di corsi?
Gli obiettivi indicati dall’Accordo impattano su conoscenze, competenze e capacità:
illustrare i concetti di pericolo, danno e prevenzione che si riscontrano in una attività lavorativa svolta in uno spazio confinato
illustrare le misure di prevenzione degli infortuni
far acquisire le competenze necessarie per l’utilizzo dei dispositivi, delle attrezzature di lavoro e delle strumentazioni messi a disposizione per affrontare i rischi;
illustrare le procedure di gestione delle emergenze, evacuazione e primo soccorso.
Spazi sospetti inquinamento
Obiettivi che si intendono raggiungere con una formazione della durata minima di 12 ore suddivise in due moduli:
Modulo giuridico-tecnico (4 ore) che affronta temi come normativa di riferimento, definizioni e identificazione di un ambiente confinato o sospetto di inquinamento e criticità, l’analisi degli eventi infortunistici, l’individuazione dei fattori di rischio; per poi entrare nel merito dei rischi specifici e delle misure di prevenzione e protezione
Modulo pratico (8 ore): si concentra sulle procedure da attuare in caso di emergenza, sull’uso dei dispositivi e della strumentazione messa a disposizione mediante simulazioni; e sui sistemi di segnalazione e comunicazione.
Con cadenza quinquennale, l’aggiornamento dovrà essere effettuato con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica e affrontare eventuali modifiche normative e evoluzioni tecniche.
Requisiti dei formatori: garanzia di competenza
Tra gli obiettivi dell’Accordo Stato Regioni 17/04/2025, come già evidenziato negli approfondimenti precedenti, vi è quello di fornire indicazioni atte a garantire percorsi formativi efficaci e di qualità. E questo non può certamente prescindere dalla competenza di coloro che presentano i contenuti teorici e conducono le esercitazioni pratiche in formazione: i docenti.
I docenti dovranno, quindi, non solo possedere i requisiti secondo l’ormai noto Decreto Interministeriale 06/03/2013 ma, nel caso del modulo giuridico-tecnico, dovranno possedere anche una documentata esperienza professionale, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento; nel caso del modulo pratico dovranno anche possedere una documentata esperienza professionale pratica, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.
Rimandiamo ad un approfondimento successivo il tema della differenza e dell’importanza di queste due tipologie di verifica, a cui l’Accordo dedica una sezione puntuale.
Formazione datori di lavoro accordo
Verifica dell’apprendimento e dell’efficacia della formazione
Anche nell’ambito del corso per Lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, è prevista la verifica dell’apprendimento mediante test con minimo 30 domande a risposta multipla e simulazione (per quanto attiene il modulo pratico).
Ma L’accordo specifica che: “Il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, deve, pertanto, anche verificarne l’efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.”
Quindi, una valutazione dell’efficacia della formazione, volta a verificare e misurare l’effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui corsisti, l’interiorizzazione di concetti e l’acquisizione delle competenze necessarie, attraverso i comportamenti che i lavoratori assumono durante l’attività.
Le modalità proposte sono principalmente tre: analisi infortunistica aziendale, questionari da somministrare al personale, oppure l’utilizzo di check list di valutazione mediante l’osservazione del lavoratore.
Come adeguarsi all’Accordo 2025: formazione pregressa e tempi
Certamente, la formazione per chi opera in ambienti sospetti di inquinamento o confinati costituiva un obbligo formativo prima dell’approvazione dell’Accordo 2025. Senza tuttavia, indicazioni precise relative a contenuti e durata minima dei corsi.
L’Accordo pone fine alla disomogeneità dei percorsi formativi in tema di ambienti confinati indicando che solo “I corsi di formazione inerenti ai lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti.” In alternativa o mancando del tutto tale formazione, il percorso formativo dovrà essere concluso entro e non oltre il termine di 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo Stato Regioni.
Per concludere, quali sono le implicazioni pratiche per aziende e lavoratori?
Con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni 2025, le imprese sono tenute a:
Verificare che il personale operativo in ambienti confinati o sospetti di inquinamento abbia frequentato il corso previsto;
Accertare che la formazione sia avvenuta entro i termini normativi;
Affidarsi a Soggetti formatoriqualificati e docenti con i requisiti e con esperienza pratica documentata, indicati dall’Accordo
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