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LOTTA AL RICICLAGGIO E ALLE FRODI SUI MEZZI DI PAGAMENTO DIVERSI DAL DENARO CONTANTE: PUBBLICATI I DECRETI LEGISLATIVI ATTUATTIVI DELLE DIRETTIVE UE.

Riciclaggio e autoriciclaggio: “stretta penale”
È stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 30 novembre 2021 – il Decreto legislativo n. 195 dell’8 novembre 2021, recante attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale. Il Decreto – entrato in vigore il 4 novembre 2021 – introduce un ampliamento delle fattispecie “presupposto” dei delitti di riciclaggio e autoriciclaggio. In particolare, è previsto che i reati di riciclaggio e autoriciclaggio possano configurarsi anche in presenza di proventi da delitti colposi e contravvenzioni. Oltre ai reati dolosi, sono infatti ricomprese tra le fattispecie propedeutiche alla commissione dei reati di riciclaggio anche:
1) le fattispecie di tipo colposo, a prescindere dalla cornice edittale prevista;
2) le contravvenzioni punite con l’arresto superiore nel massimo a 1 anno o nel minimo a 6 mesi.
In caso di delitti colposi, equiparati a quelli dolosi, si applica il trattamento sanzionatorio previsto per questi ultimi, mentre per le contravvenzioni, la pena è definita all’interno di una cornice edittale di minor rigore.

Lotta alle frodi sulle carte di credito e di pagamento
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 29 novembre 2021, invece, è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 184/2021, recante attuazione della direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Il provvedimento – in vigore dal 14 dicembre 2021 – che introduce un inasprimento delle misure di contrasto alle frodi sugli strumenti di pagamento alternativi al contante, come le carte di credito: aumentano, così, le sanzioni già esistenti ed è introdotta una nuova fattispecie di reato.
Inoltre:
1) viene esteso il campo di applicazione del reato di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento di cui all’articolo 493-ter, nel quale vengono fatti rientrare tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti.
2) nel Codice penale, è introdotto il nuovo delitto di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, punito con la reclusione fino a 2 anni e la multa fino a 1.000 euro. In particolare, ne risponde chiunque, “al fine di farne uso o di consentirne ad altri l’uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo”.
Per questa fattispecie, è sempre disposta la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi e dei programmi informatici.
3) in ordine al reato di frode informatica è stata aggiunta un’aggravante che sanziona, con la pena della reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da 309 a 1.549 euro, i casi in cui l’alterazione del sistema telematico, per ottenere un profitto o procurare un danno, determini un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta.

Le conseguenze per gli Enti: gli impatti sul D.lgs. 231/2001
Il Decreto legislativo n. 184/2021, oltre alle novità introdotte di cui si è fatta menzione più sopra, apporta anche delle modifiche al D.lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli Enti.
In particolare si prevede:
1) l’inserimento di una nuova famiglia di reato (e dunque la previsione di nuovi reati presupposto) con l’aggiunta dell’articolo 25-octies.1 “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”, che disciplina le ipotesi di commissione dei delitti previsti dal Codice Penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
2) per il delitto di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi ai contanti, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
3) per i delitti di detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici per commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti e di frode informatica aggravata, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

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