Il modello 231 e il “nuovo” delitto di contrabbando

Entra ufficialmente in vigore oggi, 30 luglio 2020, il D.lgs. 14 luglio 2020, n. 75 attuativo della Direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (Direttiva PIF).

Tra le diverse modifiche che tale decreto apporta anche al D.lgs. 231/2001 relativo alla responsabilità amministrativa delle società e degli enti vi è l’introduzione di una nuova famiglia di reato ovvero l’art. 25 sexiesdecies, il quale disciplina la responsabilità amministrativa degli enti nel caso in cui venga commesso il delitto di contrabbando.

Il delitto di contrabbando e il diritto doganale

La disciplina che regola gli scambi doganali è contenuta nel D.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43 o Testo Unico Doganale.

Alla base del suddetto testo di legge vi sono i c.d. dazi doganali,  ossia “delle imposte indirette applicate sul valore dei prodotti importanti ed esportati dal Paese che l’impone”, e questi sono applicati a tutti quei prodotti che provengono da Paesi facenti parte della CEE (Comunità Economica Europea). Va da sé che i dazi doganali rappresentano una delle risorse dell’Unione Europea che confluisce direttamente nel bilancio unitario.

 

Nel TU Doganale agli artt. 36 e ss, sono elencati  i presupposti che danno origine al delitto di contrabbandando, inteso come “la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine”.

Nello specifico, dagli artt. 282 a 301 del TUD viene delineato il delitto di contrabbando:

  • Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)
  • Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)
  • Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)
  • Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)
  • Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doga
  • Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)
  • Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali)
  • Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)
  • Articolo 290 (Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti).
  • Articolo 291 (Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea)
  • Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
  • Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
  • Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
  • Articolo 292 (Altri casi di contrabbando)
  • Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato)
  • Articolo 282 (Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali)
  • Articolo 283 (Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine)
  • Articolo 284 (Contrabbando nel movimento marittimo delle merci)
  • Articolo 285 (Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea)
  • Articolo 286 (Contrabbando nelle zone extra-doga
  • Articolo 287 (Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali)
  • Articolo 288 (Contrabbando nei depositi doganali)
  • Articolo 289 (Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)
  • Articolo 290 (Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti).
  • Articolo 291 (Contrabbando nell’importazione od esportazione temporanea)
  • Articolo 291-bis (Contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
  • Articolo 291-ter (Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
  • Articolo 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri)
  • Articolo 292 (Altri casi di contrabbando)
  • Articolo 294 (Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato)
  • Contravvenzioni del Titolo VII Capo II, cioè ai fatti ivi previsti ma solo se superano i 10 mila euro di diritti di confine evasi (articoli 302 e seguenti).

 

Novità in tema compliance

A seguito dell’introduzione della nuova famiglia di reato di cui all’art. 25 sexiesdecies, sarà in particolare necessario comprendere il rapporto che sussiste tra lo spedizioniere doganale e l’ente. La figura dello spedizioniere doganale è infatti da sempre un punto di svolta per ciò che concerne gli scambi di merci tra rivenditori internazionali, al punto di regolarne il trasporto internazionale e aiutando l’esportatore o l’importato nell’espletare le formalità doganali, fornendogli documenti e autorizzazione necessari per lo scambio di merci.

 

FONTE:

https://www.iusinitinere.it/modello-231-e-delitto-di-contrabbando-uno-sguardo-al-diritto-doganale-29832

 

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